Inammissibilità ricorso: quando la genericità blocca la Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei principali ostacoli procedurali nel giudizio di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che un’impugnazione priva di specificità non può essere esaminata nel merito, comportando gravi conseguenze per il ricorrente.
I fatti di causa
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello, contestando principalmente il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva. La difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, ritenendo che la pena inflitta non fosse adeguatamente giustificata dai giudici di secondo grado.
La decisione della Corte
La settima sezione penale ha dichiarato l’inammissibilità ricorso. I giudici hanno rilevato che l’unico motivo presentato era affetto da una profonda indeterminatezza. Secondo la Corte, l’atto di impugnazione non conteneva gli elementi necessari per individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata, rendendo impossibile l’esercizio del controllo giurisdizionale.
Inammissibilità ricorso e requisiti di specificità
L’articolo 581 del codice di procedura penale stabilisce requisiti rigorosi per la presentazione dei motivi di ricorso. La mancanza di indicazioni precise sugli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura determina inevitabilmente l’inammissibilità ricorso. Nel caso di specie, la difesa si è limitata a contestazioni generiche senza scalfire la logica della decisione d’appello.
Il nodo della recidiva non contestata in appello
Un punto cruciale della decisione riguarda la recidiva. La Cassazione ha evidenziato che tale questione non era stata proposta come motivo di appello. In quella sede, la difesa si era limitata a chiedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva stessa. Di conseguenza, la Corte d’Appello non aveva alcun onere di motivare specificamente sul punto, rendendo la doglianza tardiva e inammissibile in sede di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio di specificità dell’impugnazione. Un ricorso che non specifica i punti della decisione contestati e le ragioni di diritto che ne giustificano l’annullamento è considerato tamquam non esset. Inoltre, il principio di devoluzione impedisce di sollevare in Cassazione questioni che non sono state precedentemente sottoposte al vaglio del giudice d’appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità comportano non solo il rigetto del ricorso ma anche sanzioni pecuniarie. Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica impeccabile degli atti giudiziari, poiché la genericità dei motivi preclude l’accesso alla giustizia di legittimità e aggrava la posizione economica del condannato.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non indica con precisione gli elementi di fatto e di diritto che si contestano, impedendo al giudice di comprendere le ragioni della critica alla sentenza.
Cosa succede se non si contesta la recidiva in appello?
Se la recidiva non viene contestata specificamente in appello, non può essere oggetto di ricorso in Cassazione, poiché il giudice d’appello non aveva l’obbligo di motivare sul punto.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41612 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41612 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al riconosciment della recidiva contestata, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti pres dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato peraltro che il motivo relativo alla recidiva non era stato proposto in appello quale era stato chiesto soltanto di considerare le attenuanti generiche prevalenti s contestata recidiva, per cui nessun onere motivazionale aveva la Corte di appello sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente