Ricorso per Cassazione: Quando la Motivazione è Davvero Illogica?
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere i fatti del processo. È un controllo di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei limiti di questo strumento, in particolare quando si contesta un ‘vizio di motivazione’. Il caso analizzato si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso, sottolineando l’importanza di presentare motivi di impugnazione solidi e pertinenti.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Responsabilità Penale
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Genova, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per un reato caratterizzato da violenza esercitata ai danni di una vittima. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado. A suo dire, il ragionamento dei giudici d’appello che lo avevano condannato era viziato e non corretto.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso e le Sue Ragioni
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’. Di conseguenza, ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha agito rapidamente, senza entrare nel merito della vicenda, poiché il motivo sollevato non rientrava nei canoni previsti dalla legge.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La parte centrale della decisione della Suprema Corte risiede nella spiegazione di cosa costituisca un vizio di motivazione legalmente censurabile ai sensi dell’articolo 606 del codice di procedura penale. I giudici hanno chiarito che non è sufficiente lamentare una generica illogicità o non condividere lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata. Il vizio di motivazione che può portare all’annullamento di una sentenza deve essere specifico e riconoscibile. Deve emergere da un contrasto palese ed evidente tra:
1. L’argomentazione contenuta nella sentenza e le ‘massime di esperienza’, ovvero quelle regole non scritte che derivano dal senso comune e dall’osservazione della realtà.
2. Diverse affermazioni contenute all’interno dello stesso provvedimento, che risultino contraddittorie tra loro.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova non presentava alcuna di queste criticità. Il ragionamento dei giudici di merito, pur non condiviso dal ricorrente, era coerente e non contrastava né con la logica comune né con altre parti della sentenza stessa. Pertanto, il ricorso è stato giudicato privo del fondamento necessario per essere accolto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove o i fatti. È un rimedio straordinario per correggere errori di diritto. Contestare la motivazione di una sentenza richiede l’individuazione di un vizio specifico, oggettivo e manifesto, non una semplice divergenza di opinioni. La declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche, funge da monito contro la presentazione di ricorsi esplorativi o pretestuosi, che finiscono per appesantire il sistema giudiziario senza reali possibilità di successo.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando il motivo presentato è ‘manifestamente infondato’, cioè appare chiaramente privo di qualsiasi fondamento giuridico che ne giustifichi l’esame nel merito.
Che cosa intende la legge per ‘vizio di motivazione’ illogica in una sentenza?
Secondo la Corte, il vizio di motivazione illogica, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., non è una qualsiasi presunta illogicità, ma solo quella che emerge da un palese contrasto tra il ragionamento del giudice e le massime di esperienza (il senso comune) o altre affermazioni contenute nella stessa sentenza.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 in cui si dà atto della violenza esercitata sulla vittima) ) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente