Inammissibilità Ricorso: Quando la Pericolosità Sociale Blocca le Misure Alternative
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nell’ambito del diritto penitenziario: la valutazione della pericolosità sociale del condannato come ostacolo alla concessione di misure alternative alla detenzione. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato da un soggetto, confermando la validità della valutazione operata dal Tribunale di Sorveglianza che aveva ritenuto il richiedente non idoneo a beneficiare di percorsi extramurari a causa del concreto e elevato rischio di reiterazione dei reati.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un uomo contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. La decisione del tribunale di merito si basava su un giudizio radicalmente negativo circa l’idoneità del condannato a gestire un percorso alternativo al carcere. Tale giudizio era motivato da una serie di condotte illecite gravi e reiterate: l’uomo aveva più volte minacciato e ingiuriato il fratello convivente e i vicini di casa. L’episodio culminante, che ha pesato significativamente sulla valutazione, è stata una violenta colluttazione con il familiare, a seguito della quale il soggetto aveva minacciato persino i carabinieri intervenuti per sedare la lite. Di fronte a questo quadro, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto inadeguate tutte le misure alternative, inclusa la detenzione domiciliare richiesta in via subordinata.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha stabilito che l’unico motivo di impugnazione proposto dal ricorrente non superava il vaglio di ammissibilità. La questione centrale non era riesaminare nel merito la pericolosità del soggetto, ma verificare se il ricorso presentasse vizi logici o giuridici tali da invalidare la decisione del giudice di primo grado. La Corte ha concluso che il Tribunale di Sorveglianza aveva formulato il suo giudizio in modo inequivoco e ben motivato, rendendo il ricorso privo di reale fondamento. Di conseguenza, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con tutte le conseguenze processuali ed economiche che ne derivano per il proponente.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e si concentrano sulla correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale di Sorveglianza. La Cassazione ha evidenziato come il giudice di merito abbia correttamente considerato l’elevatissimo pericolo di reiterazione delle condotte illecite. La valutazione negativa non era basata su mere supposizioni, ma su fatti concreti e recenti: le minacce ripetute, le ingiurie e la violenza fisica non solo verso i civili (fratello e vicini) ma anche verso le forze dell’ordine. Questi elementi, nel loro complesso, hanno dipinto un quadro di inaffidabilità tale da rendere inadeguata qualsiasi misura alternativa, che presuppone un minimo di collaborazione e rispetto delle regole da parte del condannato. La Corte ha ritenuto che il giudizio del Tribunale fosse immune da censure, in quanto logico, coerente e basato su elementi fattuali concreti. Per questo, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alle misure alternative alla detenzione non è un diritto automatico, ma è subordinato a una rigorosa valutazione della personalità e della pericolosità sociale del condannato. Per i giudici, la tutela della collettività dal rischio di nuovi reati è un obiettivo primario. La decisione sottolinea che un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della decisione impugnata (violazioni di legge o vizi logici manifesti) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per il condannato, ciò significa che la possibilità di ottenere un beneficio penitenziario dipende in modo cruciale dalla capacità di dimostrare un reale cambiamento e un’adesione al percorso rieducativo, elementi palesemente assenti nel caso di specie. Infine, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente funge da deterrente contro la proposizione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Perché il Tribunale di Sorveglianza ha negato le misure alternative al condannato?
Il Tribunale ha negato le misure alternative a causa dell’elevatissimo pericolo di reiterazione delle condotte illecite. Il condannato aveva ripetutamente minacciato e ingiuriato il fratello convivente e i vicini, e aveva anche minacciato i carabinieri intervenuti per sedare una lite violenta con il familiare.
Qual è il motivo principale per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo di impugnazione non era sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità. La valutazione del Tribunale di Sorveglianza sulla pericolosità del soggetto e sull’inadeguatezza di tutte le misure alternative è stata ritenuta inequivocabile, logica e ben motivata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in quanto è stata riconosciuta la sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8749 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; GLYPH
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo posto da NOME COGNOME a fondamento dell’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Tribunale di sorveglianza, nel formulare il giudizio radicalmente nega sull’idoneità dell’affidamento in prova in corso di esecuzione a fronteg l’elevatissimo pericolo di reiterazione delle condotte illecite da pa condannato (il quale non solo aveva ripetutamente minacciato, ingiuriato il frat convivente ed i vicini di casa, ma nell’ultimo episodio, dopo una viol colluttazione con il familiare, aveva minacciato i carabinieri intervenuti per la lite), ha in modo inequivoco ritenuto parimenti inadeguate tutte le mi alternative, compresa la detenzione domiciliare, oggetto di una richi subordinata avanzata ai sensi dell’art. 51-ter Ord. pen.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.