Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7838 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7838 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORISTANO il 26/06/1963
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278123 – 01);
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della censura, nonché dell’incidenza dell’eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, degli elementi a carico di cui si lamenta l’inutilizzabilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.