Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41987 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41987 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l’inosservanza dell’art. 129 co proc. pen. è generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione essend meramente evocativo del vizio enunciato;
osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli st non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a ver (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, COGNOME, Rv. 246980).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023.