Inammissibilità del ricorso per genericità: l’Ordinanza della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi. Questa decisione evidenzia l’importanza di presentare impugnazioni precise e dettagliate, pena il rigetto dell’istanza e la condanna a sanzioni pecuniarie. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo legale, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
Il ricorso si basava essenzialmente su due punti: una censura generica all’intera decisione impugnata e una critica specifica al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Corte territoriale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla corretta formulazione dell’impugnazione.
L’analisi del motivo di censura
Il primo motivo di doglianza è stato liquidato come “del tutto generico”. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva mosso critiche specifiche e puntuali alla sentenza della Corte d’Appello, ma si era limitato a contestare l’intera decisione in modo vago. Questo approccio è contrario ai requisiti di legge, che impongono al ricorrente di indicare con precisione le parti del provvedimento che si intendono censurare e le ragioni giuridiche a sostegno.
La questione delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Cassazione lo ha definito “manifestamente infondato”. Secondo i giudici supremi, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta in maniera “congrua ed immune da censure di ordine logico”. In altre parole, la decisione del giudice di secondo grado era ben argomentata e logicamente coerente, rendendo la critica del ricorrente priva di fondamento evidente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza risiede nel ruolo stesso della Corte di Cassazione e nei principi che regolano il processo penale. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse valutazioni di fatto già esaminate in Appello. È, invece, un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, un’impugnazione che si limita a una critica generica, senza individuare vizi specifici, non può essere esaminata. L’inammissibilità del ricorso per genericità serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga oberata da ricorsi pretestuosi o mal formulati.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione ha conseguenze concrete per il ricorrente. Oltre a vedere il proprio ricorso respinto, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e giuridicamente solidi. Investire l’intera decisione con una critica generica si rivela una strategia processuale fallimentare e controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di censura è stato ritenuto del tutto generico, in quanto investiva l’intera decisione impugnata senza sollevare critiche specifiche.
Cosa ha deciso la Corte riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso relativo alle attenuanti generiche manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva già argomentato la sua decisione in modo congruo e logicamente corretto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Machì)
Rilevato che il motivo di censura si rivela del tutto generico, investendo l’intera decisione impugnata; manifestamente infondato è poi il secondo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dalla Corte territoriale argomentato in maniera congrua ed immune da censure di ordine logico (v. pag. 4-5 sent.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024