Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21362 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 10/05/1982
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi
motivazionali in relazione al primo motivo di appello, è privo dei requisiti specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non
solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragion di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, p
l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità
delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già
dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto
di ricorso;
che, nella specie, la corte di appello ha fornito una accurata ed esaustiva
motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio (pag. 6 dell sentenza impugnata) che risulta contestato in modo sommario attraverso una generica critica alla quantificazione della pena base, ritenuta eccessiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.