Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 13/05/1988 NOME COGNOME nato il 20/04/1992 NOME COGNOME nato a LIVORNO il 14/08/1999
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 17/11/2023, con la quale è stata dichiar
l’inammissibilità dell’atto di appello proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME
Benjamin, avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Livorno del 29/04/2022 di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e 4, del d.P.R. 309 del 1990.
Con il primo e il secondo motivo, NOME COGNOME lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 73
309 del 1990, che sarebbe stata affermata sulla 12ase delle sole intercettazioni telefoniche ambientali disposte, nonostante le stesse siano prive di alcun riscontro, posto che non è sta
eseguito nessun sequestro della sostanza stupefacente, che non sono stati identificati g acquirenti finali e che non vi sono riscontri neppure dei trasferimenti di denaro. Con il
motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche, atteso il disagio socio personale dell’imputato.
Con distinto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno dedotto le medesime doglianze formulate dal Hraita COGNOME
I ricorsi sono inammissibili posto che l’art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l’ind specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’assoluta genericità dei motivi ad a sostegno del ricorso. I ricorrenti, infatti, si limitano ad invocare l’annullamento della se impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di c all’apparato motivazionale a fondamento del decisum, come del resto rilevato anche dal giudice territoriale, il quale ha dichiarato l’inammissibilità dei gravami formulati avvero la se emessa dal primo giudice. L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett. c) cod. proc. pen., so il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591 lett. c) cod. proc. p causa di inammissibilità.
Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e a norma dell’art. 616 cod. proc. alla declaratoria di inammissibilità segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello d versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, ne114-camera di consiglio del 14 marzo 2025