Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato
‘ a MILANO il 24/12/1967
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di
L’Aquila, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dall’imputata avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in quanto privo della dichiarazione o
elezione di domicilio prevista, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma
1-ter, cod. proc. pen.;
rilevato che, con l’unico motivo, il ricorso denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità,
lamentando di avere eletto, presso il proprio difensore di fiducia, domicilio al momento della contestazione dei fatti di reato;
rilevato che l’art. 581, comma
1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge 9 agosto
2024, n. 114, il quale continua ad applicarsi alle impugnazioni che, come nel caso di specie, sono state proposte sino al 24 agosto 2024, richiede, a pena di
inammissibilità, l’allegazione all’atto di appello della dichiarazione di elezione o dichiarazione di domicilio;
ritenuto che non risulta, nel caso di specie, il rispetto della suddetta previsione legislativa, atteso che non vi è stata una elezione/dichiarazione di domicilio successiva e ulteriore rispetto a quella indicata dalla stessa imputata come compiuta al momento della contestazione dei fatti di reato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.