Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15441 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15441 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MINERVINO MURGE il 28/04/1966
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, camino
l, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso,
GLYPH
ricorrente lamenta: 1. erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. con riferimento alla mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche; 2. Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod.
peri.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreco irrogata, corrispondente al minimo edittale, e ia mancata concessone delle
circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione’
avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto per e modalità
attuazione e la negativa personalità dell’imputato, gravato da piiuriir, precedente;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermenoutici
7 020, Re. 2.79049
stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/071
02:”Al fine di ritenere o escludere !e circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen…
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ii riconoscimento de:
beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevoie o ;all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufliciente”);
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile ia censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena !a cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illooico (Sez. 5, e. 5582 dei 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrnissibile’ con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e noia somma di euro tren -,ila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento deiie spese orocessuall e della somma di euro tremila in, favore del;r3 Casse c ee ammende.
Così deciso in data 2 aprile 2025
li Consigliere estensore
Il/Presdente