Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi sono Generici o Infondati
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un chiaro esempio pratico dei motivi che conducono a una dichiarazione di inammissibilità ricorso per cassazione. La decisione sottolinea due principi fondamentali della procedura penale: la distinzione tra errore materiale e vizio di nullità della sentenza, e il requisito di specificità dei motivi di impugnazione. Comprendere queste dinamiche è cruciale per chiunque si approcci a un giudizio di legittimità.
Il Caso in Analisi: un Ricorso con Due Motivi di Impugnazione
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, sollevando due questioni principali dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Primo Motivo: Errore Materiale o Violazione di Legge?
La prima censura riguardava un presunto vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 546 del codice di procedura penale. Il ricorrente sosteneva che tale vizio avrebbe dovuto determinare la nullità della sentenza impugnata. Tuttavia, la Corte ha rapidamente liquidato la questione, qualificando il difetto lamentato come un mero errore materiale.
Il Secondo Motivo sull’inammissibilità ricorso per cassazione: La Genericità della Censura
Il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado, in particolare per non aver dichiarato l’esistenza di cause di non punibilità secondo l’art. 129 c.p.p. Anche questo motivo, però, è stato ritenuto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi precisa e rigorosa di entrambi i motivi proposti.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il primo motivo era manifestamente infondato. Il vizio indicato dal ricorrente, infatti, non rientrava tra le cause di nullità tassativamente previste dall’art. 130, comma 1, c.p.p. Si trattava, invece, di un semplice errore materiale, ovvero una svista che non intacca la validità logico-giuridica del provvedimento e che può essere corretta dallo stesso giudice che lo ha emesso, senza bisogno di un’impugnazione.
Per quanto riguarda il secondo motivo, i giudici di legittimità ne hanno evidenziato la genericità e l’indeterminatezza. Il ricorso era privo dei requisiti essenziali prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Il ricorrente, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta dalla Cassazione, non ha specificato gli elementi concreti a sostegno della sua censura. In altre parole, non ha fornito alla Corte gli strumenti necessari per individuare i rilievi mossi e per esercitare il proprio sindacato. Questa mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione di un ricorso per cassazione. La Corte non può supplire alle carenze dell’atto di impugnazione. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico, pertinente e non manifestamente infondato. Confondere un errore materiale con un vizio di nullità o presentare censure generiche che non si confrontano criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso per cassazione, con le conseguenti sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Cosa accade se un ricorso contesta un mero errore materiale in una sentenza?
La Corte di Cassazione lo ritiene manifestamente infondato. Un errore materiale non determina la nullità della sentenza, ma può essere corretto con una procedura semplificata dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, senza necessità di impugnazione.
Perché il secondo motivo di ricorso è stato considerato generico?
È stato ritenuto generico perché non indicava gli elementi specifici a sostegno della censura, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Non ha permesso al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9029 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9029 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIOVE DI SACCO il 19/02/1982
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio di violazione di legge ex art. 546 cod. proc. Ten. è manifestamente infondato in quanto non rientrante fra quelli che determinano la nullità della sentenza ex art. 130, comma 1 cod. proc.een. comportando, quindi, la correzione dell’errore materiale ad opera del giudice che ha emesso il provvedimento;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata dichiarazione di sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. spen ., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025
Il consigliere est.