Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Perché Non Puoi Introdurre Motivi Nuovi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando si introducono motivi di doglianza non precedentemente sollevati in appello. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni possono precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un unico vizio: l’erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’articolo 133 del codice penale, che disciplina i criteri per la determinazione della pena.
Tuttavia, dall’analisi degli atti processuali è emerso un dettaglio cruciale: nel precedente atto d’appello, la difesa non aveva sollevato alcuna contestazione sulla quantificazione della pena, ma si era limitata a chiedere l’assoluzione nel merito. La questione della pena era, quindi, un argomento completamente nuovo, introdotto per la prima volta davanti ai giudici della Suprema Corte.
La Questione Giuridica: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il cuore della questione risiede nei limiti del giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere liberamente l’intera vicenda. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma solo sui punti che sono stati oggetto del contendere nel grado precedente.
Introdurre una doglianza per la prima volta in Cassazione, che non è stata sottoposta all’esame del giudice d’appello, viola il principio devolutivo. Secondo tale principio, il giudice dell’impugnazione può decidere solo sulle questioni che le parti gli hanno specificamente sottoposto (‘devoluto’). Se una questione non è stata devoluta in appello, la Corte d’Appello non ha potuto (né dovuto) pronunciarsi su di essa.
Il Ragionamento della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con un ragionamento lineare e supportato da consolidata giurisprudenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che non possono essere sollevate in sede di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunciarsi, proprio perché non gli erano state sottoposte.
Consentire il contrario creerebbe un paradosso giuridico: la Cassazione potrebbe essere chiamata ad annullare una sentenza per un vizio di motivazione su un punto che, in realtà, non è mai stato oggetto di analisi da parte del giudice precedente, in quanto intenzionalmente sottratto alla sua cognizione. Questo configurerebbe, come afferma la Corte, un ‘inevitabile difetto di motivazione a priori’. Di conseguenza, il ricorso che introduce motivi nuovi è destinato all’inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia ha importanti conseguenze pratiche. Innanzitutto, ribadisce la necessità per la difesa di articolare in modo completo ed esaustivo tutti i motivi di impugnazione sin dall’atto di appello. Qualsiasi aspetto della sentenza di primo grado che si intende contestare, che sia la ricostruzione dei fatti, la qualificazione giuridica o la commisurazione della pena, deve essere esplicitato chiaramente.
In secondo luogo, la decisione serve da monito: la strategia processuale non ammette ‘ripensamenti’ tardivi. Le scelte compiute in appello delimitano il perimetro della discussione per i successivi gradi di giudizio. Infine, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione se non era stato sollevato in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato perché non gli erano state sottoposte. Presentare nuovi motivi in Cassazione porta all’inammissibilità del ricorso.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché la Cassazione non può esaminare motivi non presentati in appello?
Per evitare il rischio che venga annullato un provvedimento su un punto che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Ciò configurerebbe un difetto di motivazione ‘a priori’ inevitabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 70 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 70 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato nei suoi confronti la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 2.3.2023;
Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la erronea applicazione ella legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena;
Tenuto conto che, per quanto risulta dalla lettura della sentenza impugnata, si tratta di doglianza non fatta specificamente oggetto del precedente appello, con il quale era stata chiesta soltanto l’assoluzione nel merito del ricorrente;
Considerato che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017, Rv. 269632 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013 Rv. 255577 – 01), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 dell’8/3/2017, Rv. 2870316 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, ·comma 3, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2024