Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9475 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9475 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d’appello di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, Ł formulato in termini oltremodo generici, essendo totalmente privo di qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e pertanto non connotato da alcuna concreta pertinenza censoria, richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen.;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 3593/2026
CC – 03/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO