Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46401 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46401 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ZHEJIANG( CINA) il 03/02/1985
avverso la sentenza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOMEdichiarata responsabile del reato di cui all’art. 5, comma 1, lett. b, I. 283/1962), mediante il qual
stata denunciata la mancanza di motivazione sia in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell
131-bis cod. pen., nonostante l’esiguità del danno conseguente alla condotta, sia riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato,
essendo volto a conseguire una non consentita rivalutazione della condotta e della personalità della ricorrente, attraverso la cui sottolineatura sono state disattese
richieste della imputata, evidenziando che questa deteneva nell’esercizio commerciale destinato alla ristorazione 78 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione
fine di somministrarli al pubblico (stoccati alla temperatura di congelazione di – 18°
modo promiscuo e alla rinfusa, in buste di platica, privi di qualsiasi indicazion riferimento circa i prodotti originari, al periodo di congelamento o alla documentazione
commerciale, con la presenza di bruciature da freddo e segni di disidratazione): si tratta di motivazione idonea a giustificare la gravità della condotta e, con essa, il rigetto de
richieste della imputata, che questa ha censurato con il ricorso per cassazione in modo generico e proponendo una non consentita rivalutazione della propria condotta.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente