Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELIZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione in relazione ai motivi di gravame, nonché la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, sono privi de requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall’a 581 cod. proc. pen.;
che, invero, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello abbia rinviato per relationem al primo grado, l’onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto in maniera specifica dolendosi dell’utilizzo di questa tecnica, in quanto si tratta di una fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all’epoca eccepite in sede di appello;
che, dunque, il ricorrente deve specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ed indicare il contenuto e la decisività dei motiv negletti al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità;
che, quanto all’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi di P.G., p trattandosi di questione deducibile, per la prima volta, nel giudizio di cassazione in quanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 191, comma 2, e 609, comma 2, cod. proc. pen., il relativo motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventual eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Fenili, Rv. 281880 – 02; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218);
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, nonché dell’incidenza dell’eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, degli elementi a carico di cui si lamenta l’inutiliz2:abilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.