Inammissibilità ricorso per cassazione: il caso della genericità dei motivi
Il tema dell’inammissibilità ricorso per cassazione rappresenta uno dei nodi centrali della procedura penale italiana, specialmente quando l’impugnazione mira a contestare il merito di una decisione già cristallizzata in appello. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, sanzionando un atto privo della necessaria specificità.
La vicenda processuale e il contesto del gravame
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da una parte civile contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge relative alla valutazione delle prove. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte si è concentrata immediatamente sulla forma e sulla sostanza dei motivi proposti, verificando se questi rispettassero i requisiti necessari per essere discussi in sede di legittimità.
Inammissibilità ricorso per cassazione nel giudizio di legittimità
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i motivi addotti dalla parte civile fossero formulati in termini non consentiti dalla legge. In particolare, le censure apparivano solo formalmente tese a denunciare carenze motivazionali, ma nella sostanza puntavano a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti. Tale operazione è estranea alle competenze della Cassazione, il cui compito è verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica del provvedimento impugnato, senza mai scendere nel merito della ricostruzione storica degli eventi.
La mancanza di specificità dei motivi
Uno degli elementi determinanti per dichiarare l’inammissibilità è stata la mancanza di un confronto effettivo con le argomentazioni logiche e giuridiche esposte nella sentenza della Corte territoriale. I motivi di ricorso non sono stati giudicati idonei a scardinare il ragionamento dei giudici di merito, risultando quindi privi di quella specificità necessaria per superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni
Secondo gli Ermellini, il ricorso non ha rispettato il principio di specificità, in quanto i motivi si sono limitati a riproporre censure generiche senza indicare puntualmente i passaggi della sentenza impugnata ritenuti errati o illogici. La Corte ha rilevato che contestare l’articolo 192 del codice di procedura penale richiede un’analisi tecnica profonda e non una semplice richiesta di cambiare valutazione sui fatti. Il tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito è stato dunque respinto fermamente, evidenziando l’assenza di un reale contrasto dialettico con le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado.
Le conclusioni
Alla luce di queste considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale decisione comporta conseguenze immediate e onerose per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e l’obbligo di versare una somma equitativa alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza volto a scoraggiare ricorsi puramente dilatori o privi di fondamento tecnico, ribadendo che la Cassazione non è la sede per ridiscutere la veridicità delle prove, ma solo per garantirne la corretta applicazione delle norme.
Cosa determina l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità si verifica quando i motivi sono troppo generici, non contestano specificamente i passaggi della sentenza o cercano impropriamente di ottenere un nuovo esame dei fatti.
È possibile ridiscutere le prove testimoniali davanti alla Suprema Corte?
No, la Cassazione valuta solo la logica e la correttezza giuridica della motivazione ma non può procedere a una nuova valutazione delle prove di merito già analizzate.
Quali sono le spese da pagare se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che nel caso di specie ammonta a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8951 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8951 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile NOME COGNOME nato a TEORA il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico di:
NOME nato a TEORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato nell’interesse della parte civile NOME COGNOME, la memoria depositata in data 12 gennaio 2026 nell’interesse di quest’ultimo e la memoria depositata in data il 17 gennaio 2026 nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME;
considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta vizio d motivazione, violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e travisamento della prova, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tesi a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volti a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità, non essendo connotati da un effettivo confronto con l’esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.