Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50600 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nata ad ACRI DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
NOME nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di COSENZA
(dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epig esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità, salvo che venga dedotta l’abnormità dello stesso (cfr. Se n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv. 275723), circostanza, questa, non ricorrente n caso di specie in cui la ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza di r del reclamo, si limita ad insistere sull’omessa valutazione dell’istanza di rinvio;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 200
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.