Inammissibilità ricorso per Cassazione: quando manca l’interesse
Il tema dell’inammissibilità ricorso per Cassazione rappresenta uno dei filtri principali per garantire che la Suprema Corte si occupi solo di questioni giuridiche rilevanti e fondate. Nel provvedimento in esame, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: non è possibile impugnare una sentenza per pura forma o per ottenere semplici affermazioni di principio, specialmente quando l’esito del giudizio precedente è stato pienamente favorevole al ricorrente.
Il contesto dell’inammissibilità ricorso per Cassazione
La vicenda riguarda un procedimento penale in cui il ricorrente era stato assolto in primo grado con la formula perché il fatto non sussiste. Tale decisione era stata successivamente confermata anche in grado di appello. Nonostante questo esito vittorioso, il soggetto ha deciso di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione legati alla qualificazione giuridica dei fatti e al trattamento sanzionatorio.
La particolarità del caso risiede nel fatto che il ricorso è stato presentato contro una sentenza che aveva già scagionato l’imputato, rendendo la sua iniziativa processuale priva di una reale utilità pratica. La Corte ha quindi dovuto valutare se esistessero i presupposti minimi per l’ammissibilità dell’impugnazione.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze presentate erano del tutto generiche e, soprattutto, finalizzate a ottenere enunciati teorici privi di qualsiasi effetto favorevole per l’imputato. Essendo l’assoluzione già definitiva per quanto riguarda il merito, l’imputato non aveva alcun titolo o interesse legittimo per contestare ulteriormente la decisione.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato la normativa vigente che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, come deterrente contro l’abuso dello strumento giudiziario.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla carenza dell’interesse ad impugnare. Per la legge italiana, il diritto di ricorrere in Cassazione spetta solo a chi ha subito un pregiudizio dalla sentenza impugnata e mira a rimuoverlo. Nel caso di specie, l’imputato era stato assolto sia in primo che in secondo grado. Di conseguenza, non vi era alcun margine di miglioramento della sua posizione giuridica attraverso il ricorso. La Corte ha inoltre sottolineato che la sentenza di appello era stata sollecitata solo dalla parte civile, confermando l’assoluzione piena dell’imputato, il quale dunque non era legittimato a riaprire la discussione su punti che non potevano arrecarli alcun danno.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che il ricorso per Cassazione deve rispondere a criteri di specificità e utilità concreta. L’inammissibilità ricorso per Cassazione scatta inevitabilmente quando l’atto di impugnazione si limita a contestazioni astratte o quando viene proposto da chi non ha nulla da guadagnare dalla riforma del provvedimento. Tale orientamento serve a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte venga sovraccaricata di ricorsi strumentali o manifestamente infondati, garantendo al contempo che le risorse siano dedicate a casi di reale incertezza del diritto.
Cosa succede se un imputato assolto decide di fare ricorso in Cassazione?
Il ricorso viene solitamente dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare se l’assoluzione è già piena e non può essere ulteriormente migliorata.
Quali sono le sanzioni per un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma variabile in favore della Cassa delle ammende.
Perché la genericità dei motivi porta all’inammissibilità?
La Cassazione richiede che ogni motivo di ricorso sia specifico e indichi esattamente il vizio della sentenza impugnata altrimenti l’atto è considerato nullo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8923 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8923 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DICEMBRI NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a SOAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
considerato che il ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all’omessa disamina della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il vizio d motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e l’erronea qualificazione giuridica del fatto, è del tutto generico e, comunque, tende ad ottenere enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente aven la Corte di merito confermato la sentenza di primo grado che aveva assolto il ricorrente per insussistenza del fatto;
che a ciò si aggiunga che la sentenza di primo grado, impugnata solo dalla parte civile, ha confermato la sentenza che ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli, sicchè il predetto non è legittimato a proporre ricorso, anche perché non ha un concreto interesse ad impugnare;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 febbraio 2026
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Il Consigliere estensore
Il Presid te