Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi sono Generici
L’inammissibilità del ricorso per cassazione è una delle sanzioni processuali più severe, che impedisce alla Suprema Corte di esaminare nel merito le censure mosse contro una sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e la mancata aderenza alle ragioni della decisione impugnata portino inevitabilmente a questa conclusione. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato contro la sentenza di primo grado. La ragione di tale decisione era puramente procedurale: il difensore non era munito dello specifico mandato richiesto dalla legge per presentare l’atto di impugnazione.
Contro questa decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge. Tuttavia, nel suo ricorso, ha omesso completamente di confrontarsi con la vera ragione della decisione d’appello (la mancanza del mandato), concentrandosi invece nel sostenere che il suo appello conteneva critiche specifiche e valide contro la sentenza di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile anche il ricorso presentato dinanzi a sé. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la centralità della specificità nel ricorso per cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Il ricorso è stato giudicato “generico per indeterminatezza” perché non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
La Mancata Correlazione tra Ricorso e Sentenza Impugnata
Il punto cruciale evidenziato dai Giudici di legittimità è che il ricorso non si confrontava minimamente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello non era entrata nel merito delle accuse, ma si era fermata a una valutazione preliminare, dichiarando l’appello inammissibile per un difetto formale legato al mandato del difensore.
Il ricorrente, invece di contestare quella specifica motivazione, ha presentato argomenti che sarebbero stati pertinenti solo se la Corte d’Appello avesse esaminato e respinto l’appello nel merito. Questo scollamento tra il contenuto del ricorso e il contenuto della decisione attaccata ha reso il ricorso stesso privo di pertinenza e, quindi, inammissibile. In pratica, il ricorrente ha discusso di un problema diverso da quello che la Corte era chiamata a risolvere.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: ogni ricorso deve essere un “dialogo” mirato e specifico con le motivazioni della decisione che si contesta. È inutile presentare argomenti, anche se validi in astratto, se non sono pertinenti a smontare il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice precedente. L’inammissibilità del ricorso per cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Pertanto, l’analisi attenta della sentenza da impugnare e la formulazione di motivi specifici e pertinenti sono passaggi cruciali per la tutela effettiva dei propri diritti.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non affrontava la specifica motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato l’appello inammissibile per un difetto di mandato del difensore.
Qual era il motivo per cui la Corte d’Appello aveva già dichiarato inammissibile l’impugnazione?
La Corte d’Appello aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile perché il difensore era privo dello specifico mandato richiesto dalla legge per proporre appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41772 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; si deve infatti osservare che l’appello era stato giudicato inammissibile in quanto il difensore era privo dello specifico mandato richiesto per l’impugnazione e che il ricorso non si confronta affatto con tale motivazione, avendo sostenuto soltanto che l’appello conteneva specifiche censure alla sentenza di primo grado;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente