Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6951 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6951 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
NOME IL
avversofuldditiagiM del 23/07/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e oi rdir7à7q
decreti impugnato;
letti i motivi del ricorso, così qualificato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, il 23 luglio 2024, ha dichiarato l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., della richiesta di essere autorizzato all’acquisto ed alla detenzione di una pinzetta in metallo, in quanto meramente iterativa di altra già disattesa con provvedimento definitivo;
rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
che il precedente rilievo non è scalfito dalle obiezioni sollevate, con memoria del 7 novembre 2025, dal difensore di COGNOME – il quale si duole dell’operata qualificazione giuridica dell’istanza ai sensi dell’art. 35 legge 26 luglio 1975, n. 354, cioè come reclamo generico, anziché del successivo art. 35-bis, ossia in termini di dedotta lesione di diritti soggettivi, sindacabile in sede giurisdizionale che non tangono il profilo che ha indotto il Magistrato di sorveglianza a sancire l’inammissibilità della più recente richiesta e che, peraltro, trovano smentita nella decisione resa dalla Sez. 1, di questa Corte con la sentenza n. 22967 del 30/04/2024, emessa a conclusione del procedimento innescato dall’istanza originaria;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.