Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Le Conseguenze del Mancato Deposito dei Motivi
Nel complesso iter della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma pilastri che garantiscono ordine e certezza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina le severe conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare riguardo all’inammissibilità del ricorso per cassazione quando non vengono depositati i motivi a sostegno. Questo caso serve da monito sull’importanza cruciale di ogni singolo adempimento processuale.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Sostegno
La vicenda ha origine dalla richiesta di un detenuto, volta a ottenere il riconoscimento della “continuazione” tra due diversi reati per i quali aveva riportato sentenze di condanna definitive. L’istituto della continuazione, previsto dall’articolo 671 del codice di procedura penale, permette di unificare le pene quando più reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, portando a un trattamento sanzionatorio più mite.
Il Tribunale competente rigettava la sua istanza. Contro questa decisione, il detenuto dichiarava di voler proporre ricorso per cassazione, depositando l’atto direttamente dalla struttura penitenziaria. Nella dichiarazione, nominava un difensore di fiducia, riservando a quest’ultimo il compito di redigere e depositare i motivi specifici dell’impugnazione. Tuttavia, tale deposito non è mai avvenuto.
La Decisione della Corte: L’Inevitabile Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
Di fronte a questa omissione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. La decisione non entra nel merito della richiesta originaria (il riconoscimento della continuazione), ma si ferma al gradino precedente, quello del rispetto delle regole di accesso al giudizio di legittimità. La conseguenza diretta è che la decisione del Tribunale diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Rigore della Forma è Garanzia di Giustizia
La Corte ha fondato la sua decisione su precisi riferimenti normativi, in particolare gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono chiaramente che l’impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere, tra le altre cose, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. La semplice dichiarazione di voler ricorrere non è sufficiente. La presentazione dei motivi è l’atto che definisce l’oggetto del giudizio davanti alla Cassazione e consente alla Corte di comprendere le censure mosse al provvedimento impugnato.
Il mancato deposito dei motivi, quindi, non è una semplice dimenticanza, ma una carenza strutturale che rende il ricorso nullo, privo del suo elemento essenziale. La Corte ha sottolineato che né il ricorrente né il suo difensore hanno dato seguito alla dichiarazione iniziale, lasciando l’impugnazione priva di contenuto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Responsabilità e Conseguenze Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, la forma è sostanza. L’inammissibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito dei motivi non è una sanzione sproporzionata, ma la logica conseguenza di un’inerzia che impedisce al sistema giudiziario di funzionare correttamente. Per il cittadino, ciò significa la perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni in quella sede. Per l’avvocato, sottolinea l’enorme responsabilità che deriva dal mandato difensivo. Un adempimento omesso può precludere al proprio assistito l’accesso a un grado di giudizio, con conseguenze concrete e talvolta molto pesanti, come in questo caso, che includono anche una sanzione economica.
Cosa succede se, dopo aver dichiarato di voler proporre ricorso per cassazione, non si depositano i relativi motivi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esaminerà il merito della questione e la decisione impugnata diventerà definitiva.
Su quali articoli di legge si basa la dichiarazione di inammissibilità per mancato deposito dei motivi?
La decisione si fonda principalmente sugli articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, che richiedono la presentazione dei motivi a pena di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando il suo ricorso è dichiarato inammissibile?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20271 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avvis GLYPH Ile parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 30 ottobre 2023, con l quale il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai s dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle s irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.
Ritenuto che avverso questa ordinanza NOME COGNOME dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata pres la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 20 gennaio 20 riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestual nominato, che non vi provvedeva.
Ritenuto che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l’ist penitenziario dove si trovava detenuto, né COGNOME, né il suo difensore, l’ NOME COGNOME, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve esser dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.