Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40423 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 31/03/2025 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 31 marzo 2025 il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione ha dichiarato, de plano ed ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, intesa, tra l’altro, all’annullamento dell’ordine di esecuzione emesso dal locale pubblico ministero, nei suoi confronti, il 21 ottobre 2024, ed alla sua immediata scarcerazione.
A tal fine, ha, tra l’altro, rilevato che, diversamente da quanto asserito dall’istante, l’ordine di esecuzione originario, con contestuale sospensione, è stato ritualmente notificato, a mani proprie del destinatario, 1’8 novembre 2024, oltre che al difensore di ufficio che lo aveva assistito nel procedimento di cognizione, e che, all’atto della notifica, è stata consegnata al destinatario, alloglotta, copia nell sua lingua madre degli avvisi relativi ai diritti ed alle facoltà a lui spettanti.
Ha, quindi, stimato che, decorso il termine di sospensione senza che il condannato abbia presentato rituale richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione, il 31 gennaio 2025 la revoca del decreto di sospensione ha fatto pendant all’esecuzione della condanna mediante traduzione in carcere di COGNOME.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul postulato che egli, a dispetto di quanto indicato dal giudice dell’esecuzione, non ha mai ricevuto l’ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione che, a seguito di vane ricerche, è stato invece consegnato al difensore già nominato di ufficio nell’ambito del giudizio di cognizione.
Lamenta, ulteriormente, che l’omessa traduzione in lingua a lui nota dell’ordine di esecuzione – così come della sentenza di primo grado, che egli non aveva, quindi, potuto impugnare – ha provocato una tangibile ed ingiustificata compressione delle sue prerogative difensive.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
Il Tribunale di Milano ha, invero, attestato, sulla scorta di quanto contenuto nel fascicolo formato a seguito dell’emissione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, che COGNOME, ad onta di quanto eccepito con l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione e, quindi, con il ricorso per cassazione, ha ricevuto, 1’8 novembre 2024 ed a mani proprie, la comunicazione dell’emissione, da parte del pubblico ministero, dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, con relativa sospensione, finalizzata a valutare la proposizione di richiesta di ammissione a misure alternative alla detenzione, corredato dalla traduzione in lingua rumena degli avvisi concernenti le facoltà ed i diritti riservati al condannato.
Tanto basta a comprovare la manifesta infondatezza dell’impugnazione, imperniata sull’evocazione di inesistenti vulnera alle garanzie difensive.
D’altro canto, ulteriore, concorrente ragione di inammissibilità del ricorso, vertente sulle modalità di esecuzione della pena, si rinviene nella sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, che ne determina l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen..
In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi, la nozione d’interesse a impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell’interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere sia al momento della proposizione del gravame che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d’interesse sopraggiunta», il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251694).
Nel caso in esame, occorre prendere atto, in specie, dell’avvenuta, integrale espiazione, alla data del 31 luglio 2025, della pena della cui esecuzione si discute.
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse del ricorrente ad avere una decisione che ne apprezzi la fondatezza concorre, pertanto, a determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025.