Inammissibilità Ricorso: Quando l’Impugnazione Perde di Senso
La recente sentenza della Corte di Cassazione analizza un caso emblematico di inammissibilità ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La vicenda, che riguarda un’impugnazione contro una misura cautelare, offre spunti fondamentali per comprendere quando un procedimento giudiziario non può più proseguire per mancanza del suo scopo originario. Vediamo come la revoca di un provvedimento restrittivo prima della decisione finale abbia reso inutile la continuazione del giudizio.
I Fatti: Dal Riesame alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine con un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari, che applicava la misura degli arresti domiciliari a un indagato per un delitto legato alla normativa sulle armi. L’indagato, tramite il suo difensore, si opponeva a tale misura, rivolgendosi prima al Tribunale del riesame, che però confermava la decisione del primo giudice.
Non arrendendosi, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata. Si apriva così il terzo grado di giudizio, destinato a valutare la legittimità del provvedimento restrittivo.
La Revoca della Misura e la Rinuncia al Ricorso
Il colpo di scena arriva prima della discussione in Cassazione. In pendenza del ricorso, la misura cautelare degli arresti domiciliari viene revocata. Questo evento cambia radicalmente le carte in tavola. L’obiettivo primario del ricorso – ottenere la libertà – era stato di fatto già raggiunto per altre vie.
Conseguentemente a ciò, il difensore dell’indagato deposita in cancelleria una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. Questo atto certifica la mancanza di un interesse concreto a ottenere una pronuncia dalla Suprema Corte, dato che il pregiudizio che si intendeva rimuovere (lo stato di detenzione domiciliare) era già venuto meno.
L’Inammissibilità Ricorso secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, presa visione degli atti, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità ricorso. Il principio cardine su cui si fonda la decisione è quello della “carenza di interesse all’impugnazione”. Un processo, per sua natura, deve portare a un risultato utile e concreto per chi lo promuove. Se tale utilità svanisce nel corso del giudizio, il procedimento perde la sua ragione d’essere.
Nel caso specifico, la revoca della misura cautelare ha privato il ricorrente di qualsiasi interesse a una decisione nel merito. Una eventuale sentenza di annullamento dell’ordinanza originaria sarebbe stata priva di effetti pratici, poiché l’indagato era già tornato in libertà.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si basa su un principio consolidato del diritto processuale. L’interesse ad agire, e quindi anche a impugnare, deve essere non solo iniziale ma deve persistere per tutta la durata del processo. La sopravvenuta revoca della misura cautelare ha eliminato l’interesse del ricorrente, rendendo il ricorso privo di scopo.
La Corte sottolinea come la successiva dichiarazione di rinuncia da parte della difesa non faccia che confermare questa situazione oggettiva. Inoltre, l’inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, una conseguenza patrimoniale per il ricorrente. La legge prevede che la parte che ha dato causa all’inammissibilità con la propria condotta (in questo caso, presentando un ricorso e non ritirandolo formalmente prima che diventasse palesemente inutile) sia tenuta a pagare le spese del procedimento.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza stabilisce che il ricorso è inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di cinquecento euro a favore della cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio fondamentale: non si può abusare dello strumento processuale per questioni ormai superate dai fatti. La giustizia è una risorsa limitata e deve essere impiegata per risolvere controversie attuali e concrete. Quando l’interesse a una decisione viene meno, il processo deve necessariamente arrestarsi, con le conseguenze previste dalla legge per chi lo ha inutilmente tenuto in vita.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se la misura cautelare contestata viene revocata prima della decisione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché l’obiettivo del ricorso (la rimozione della misura) è stato già raggiunto, non vi è più un vantaggio concreto che il ricorrente possa ottenere dalla sentenza.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e una multa se il suo ricorso è diventato inutile?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende. Ciò avviene perché si ritiene che vi sia un profilo di colpa nella causazione dell’inammissibilità, avendo proseguito in un’impugnazione ormai priva di scopo.
Cosa significa ‘carenza di interesse all’impugnazione’ in termini pratici?
Significa che la persona che ha presentato l’impugnazione non ha più un motivo valido e concreto per desiderare una decisione dal giudice. Nel caso specifico, essendo già stata revocata la misura degli arresti domiciliari, una sentenza favorevole della Cassazione non avrebbe cambiato in alcun modo la situazione di libertà del ricorrente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTO EMPEDOCLE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso;
letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso fatta pervenire dall’AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione per il riesame, con ordinanza del 20/7/2023, depositata il 26/7/2023, ha confermato l’ordinanza con la quale in data 15/6/2023 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME in relazione al delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/1967.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzo del difensore, in due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e in ordine alla scelta della misura.
In data 24 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 5 ottobre 2023 è pervenuta in cancelleria una nota con la quale l’AVV_NOTAIO e il sig. NOME COGNOME dichiarano di rinunciare al ricorso in quanto la misura cautelare applicata è stata revocata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La sopravvenuta revoca della misura, come anche rappresentato dal difensore con la dichiarazione di rinuncia al ricorso, determina la carenza di interesse all’impugnazione del ricorrente e il ricorso, pertanto, che pure sollecitava in termini generici una valutazione alternativa che non è consentita in questa sede, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023.