Inammissibilità ricorso per aspecificità: Guida alla decisione della Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Un principio cardine in materia di impugnazioni è quello della specificità dei motivi, senza la quale l’atto rischia di non superare il vaglio preliminare del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo concetto, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso per aspecificità, una lezione cruciale per chiunque si approcci al contenzioso legale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente chiedeva il proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che consente al giudice di dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato o la mancanza di una condizione di procedibilità in ogni stato e grado del processo. Il ricorso, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, che ne ha analizzato i requisiti formali prima ancora di entrare nel merito della questione.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Aspecificità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha interrotto bruscamente il percorso del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non si basa su una valutazione della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma esclusivamente su un vizio formale dell’atto di impugnazione: la sua genericità. La Corte ha stabilito che il ricorso era completamente privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, una norma posta a presidio della serietà e della funzionalità del sistema delle impugnazioni.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte sono chiare e si concentrano interamente sul rispetto delle regole procedurali. Approfondiamo i punti chiave che hanno portato a questa decisione.
Il Principio di Specificità dei Motivi (Art. 581 c.p.p.)
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna un provvedimento di non limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma di articolare in modo puntuale e specifico le proprie doglianze. È necessario:
1. Enunciare le ragioni di diritto: indicare le norme che si ritengono violate e il modo in cui la violazione si sarebbe concretizzata.
2. Fornire riferimenti congrui alla motivazione dell’atto impugnato: creare un collegamento diretto tra le critiche mosse e le parti specifiche della sentenza che si contestano.
Senza questi elementi, il giudice dell’impugnazione non è messo in condizione di comprendere quali siano i punti della decisione da riesaminare, né di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. L’atto di impugnazione si trasformerebbe in una richiesta di riesame generico, incompatibile con la funzione della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
L’Analisi del Ricorso nel Caso Concreto
Nel caso specifico, la Corte ha riscontrato che il ricorso presentava unicamente “deduzioni generiche”. Mancava una chiara esposizione delle argomentazioni legali a sostegno della richiesta di proscioglimento e non venivano individuati i passaggi specifici della motivazione della Corte d’Appello che si intendevano contestare. Questa carenza ha reso impossibile per i giudici individuare i “rilevi mossi” e, di conseguenza, valutare la fondatezza del ricorso.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* La condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione è un monito fondamentale sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti processuali. L’inammissibilità del ricorso per aspecificità non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia, che evita di appesantire il sistema con impugnazioni vaghe e non circostanziate. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve essere un’analisi critica, dettagliata e puntuale della decisione che si contesta. Proporre motivi generici equivale non solo a un’alta probabilità di insuccesso, ma anche al rischio concreto di subire ulteriori sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le argomentazioni presentate erano generiche e non indicavano in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non conforme ai requisiti di legge.
Cosa richiede l’art. 581 del codice di procedura penale per presentare un ricorso valido?
L’art. 581 c.p.p. richiede che i motivi del ricorso siano specifici, indicando chiaramente le ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione e i relativi e congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento che si contesta, a pena di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35152 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRI TO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censira il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. peh., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, da l’art. 581 c proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamm ssibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dèlla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa, amento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore dell à Cassa delle
Così deciso, il 7 maggio 2024.