Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione e il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 21 giugno 2024, offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti del giudizio di legittimità, confermando il principio per cui non è possibile trasformare l’ultimo grado di giudizio in una nuova valutazione del merito. La pronuncia sottolinea l’importanza della specificità dei motivi, dichiarando l’inammissibilità del ricorso presentato da tre imputati e condannandoli al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Esame: Un Appello alla Suprema Corte
Tre individui si sono rivolti alla Corte di Cassazione per impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo il 24 ottobre 2023. Attraverso i loro difensori, hanno sollevato diverse censure contro la decisione di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Aspecifica
I ricorsi presentati si articolavano principalmente su due punti:
1. Una critica generale alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte d’Appello, proponendo di fatto una rilettura del materiale probatorio a loro favorevole.
2. Una doglianza, per due dei ricorrenti, relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva.
Entrambi i motivi sono stati giudicati dalla Suprema Corte come carenti dei requisiti necessari per essere esaminati.
La Decisione della Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le istanze dei ricorrenti, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda su argomentazioni procedurali precise, che definiscono il perimetro del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che i ricorsi erano inammissibili per la loro manifesta genericità e perché tentavano di ottenere un riesame dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni: Il Ruolo del Giudizio di Legittimità
Il cuore della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ri-valutare le prove e la colpevolezza dell’imputato. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato che:
– Il primo motivo di ricorso era “meramente reiterativo”, ovvero si limitava a ripetere le stesse obiezioni già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni di quest’ultima. Chiedere una “rivalutazione del materiale probatorio” è un’operazione non consentita nel processo di legittimità.
– Il secondo motivo era privo di specificità, poiché i ricorrenti non avevano indicato le ragioni concrete per cui avrebbero meritato le attenuanti generiche. Non è sufficiente lamentare il mancato riconoscimento, ma è necessario argomentare il perché tale diniego sarebbe stato illegittimo.
– La motivazione sulla dosimetria della pena, contenuta nella sentenza d’appello, è stata invece ritenuta congrua e logica.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non può essere una semplice riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito, ma deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione manifestamente illogica nella sentenza impugnata. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie a carico dei ricorrenti, come il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano aspecifici, si limitavano a ripetere censure già respinte in appello e chiedevano una rivalutazione dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “meramente reiterativo”?
Significa che il motivo ripropone le stesse argomentazioni già presentate e valutate dal giudice del grado precedente, senza confrontarsi specificamente con le ragioni e la logica della decisione che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30741 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi attiene al merito della vicenda e prop una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimi non confrontandosi con quanto evidenziato dalla Corte di appello alle pagine 3 e 4 della sentenz impugnata, per cui i ricorsi sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di ap ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi;
rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME e COGNOME NOME è privo di specificità, in quanto i ricorrenti non indicano per quale ragione sar meritevole della concessione delle attenuanti generiche; quanto alla dosimetria della pena, vi congrua motivazione nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili I ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
La Presidente