Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione non può decidere nel merito
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, ma anche più insidiosi, del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare i requisiti fondamentali che un ricorso deve possedere per superare questo primo vaglio, pena il rigetto immediato con conseguente condanna alle spese. Il caso in esame dimostra come la tentazione di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito e la mancanza di precisione tecnica nelle censure siano errori fatali.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il ricorrente, attraverso un unico motivo, lamentava una presunta contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza di secondo grado, oltre a una generica inosservanza della legge processuale.
I Motivi di Impugnazione
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due principali doglianze:
1. Vizio di motivazione: Si contestava la coerenza logica delle argomentazioni dei giudici d’appello, sostenendo che le prove fossero state valutate in modo illogico e contraddittorio.
2. Violazione di legge processuale: Si denunciava un errore nell’applicazione delle norme procedurali, senza tuttavia specificare quale disposizione di legge sarebbe stata violata.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi proposti non potessero essere esaminati nel merito, in quanto non rispettavano i limiti strutturali del giudizio di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si basa su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, i giudici hanno ribadito che il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una riconsiderazione delle prove. La valutazione delle risultanze processuali è un compito riservato esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Alla Corte di Cassazione spetta solo un controllo sulla logicità e coerenza del percorso argomentativo seguito dal giudice, non sulla correttezza della sua conclusione fattuale. Prospettare una diversa lettura delle prove, ritenuta più adeguata, esula completamente dai poteri della Suprema Corte.
In secondo luogo, la censura relativa alla violazione della legge processuale è stata giudicata inammissibile per aspecificità. Il ricorrente, infatti, si è limitato a denunciare un generico errore procedurale senza indicare la specifica norma che sarebbe stata violata. Questo requisito è fondamentale, poiché permette alla Corte di comprendere esattamente quale sia l’errore di diritto contestato. Un motivo generico, che non individua la disposizione violata, non può essere preso in considerazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza della tecnica redazionale del ricorso per Cassazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che le censure siano formulate in modo specifico, puntuale e, soprattutto, che si mantengano entro i confini del giudizio di legittimità. Non è possibile chiedere alla Suprema Corte di diventare un ‘terzo giudice’ del fatto. L’appello deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto, indicando con precisione le norme violate e le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata risulta illogica o contraddittoria, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, la critica alla motivazione si risolveva in una richiesta di rivalutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. In secondo luogo, la denuncia di violazione della legge processuale era generica e non specificava quale norma sarebbe stata violata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la fine del processo. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a versare 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42957 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42957 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e, congiuntamente, l’inosservanza della legge processuale;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa al vizio di motivazione si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che la censura relativa all’inosservanza della legge processuale è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha indicato la specifica disposizione di legge asseritamente violata;
Ritenuto che le conclusioni proposte nella memoria conclusionale sono meramente riproduttive nei motivi di ricorso originariamente proposti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.