Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La decisione si concentra sul concetto di inammissibilità ricorso quando i motivi addotti sono generici e non specifici. Questo principio è fondamentale nel nostro ordinamento, poiché garantisce che il processo di appello sia un riesame critico e mirato della decisione di primo grado, e non una semplice riproposizione delle proprie tesi. Analizziamo come la Suprema Corte sia giunta a questa conclusione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado, specificamente per quanto concerneva la determinazione della pena. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la dichiarazione di inammissibilità del suo precedente gravame.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’inammissibilità ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La motivazione di fondo è la manifesta infondatezza della censura mossa dal ricorrente. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi procedurali nel giudicare l’appello originario inammissibile per la sua aspecificità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha chiarito che un atto di appello non può limitarsi a una generica contestazione della pena inflitta. È necessario un confronto critico, effettivo e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado. Nel caso di specie, il ricorso in appello era risultato del tutto estraneo a questo tipo di analisi.
Il ricorrente, infatti, aveva basato le sue doglianze su ‘elementi di giudizio del tutto eccentrici’, ovvero argomenti non pertinenti e non collegati alla logica seguita dal primo giudice nel determinare il trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione ha sottolineato che la manifesta infondatezza di un ricorso si verifica proprio quando questo non riesce a instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, ma si limita a contrapporre una valutazione diversa senza demolire la struttura logica della sentenza precedente. La decisione della Corte d’Appello di dichiarare l’inammissibilità ricorso era, quindi, pienamente giustificata e non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. Per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso, l’atto di impugnazione deve essere redatto in modo tale da evidenziare in maniera chiara e precisa i punti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è indispensabile un’analisi critica e argomentata che si confronti direttamente con il percorso logico-giuridico del giudice che ha emesso la decisione. In caso contrario, il rischio è non solo di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di essere condannati a ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente giudicato inammissibile il gravame originario a causa della sua aspecificità.
Cosa si intende per ‘aspecificità dei motivi’ di un ricorso?
Per ‘aspecificità dei motivi’ si intende la presentazione di argomentazioni generiche che non si confrontano in modo critico e puntuale con le valutazioni e le motivazioni della sentenza impugnata, facendo talvolta riferimento a elementi di giudizio estranei e non pertinenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza della censura diret a contrastare la ritenuta inammissibilità per aspecificità dell’appello in punto di pena, conside il tenore del gravame di merito, all’evidenza estraneo ad un effettivo e puntuale confronto crit con le valutazioni rese in primo grado nel determinare il trattamento irrogato, come del rest confermato dal riferimento ivi reso ad elementi di giudizio del tutto eccentrici, asp puntualmente stigmatizzato dalla decisione gravata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.