Inammissibilità Ricorso Penale: La Specificità è un Requisito Non Negoziabile
L’ordinanza n. 29056/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: un ricorso, per essere esaminato, deve essere specifico. La recente decisione sottolinea come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza della tecnica redazionale negli atti di impugnazione.
Il Caso in Esame: Un Appello Senza Fondamenta Specifiche
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, tramite il suo difensore, aveva sollevato un unico motivo di impugnazione, lamentando vizi di motivazione sia riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale sia in relazione al trattamento sanzionatorio applicato.
Tuttavia, l’atto di ricorso si limitava a prospettare deduzioni del tutto generiche. Mancava, infatti, una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento dell’impugnazione, così come mancavano i necessari e congrui riferimenti alla motivazione della sentenza di secondo grado che si intendeva contestare.
La Decisione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione non ha avuto dubbi nel dichiarare il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’atto fosse completamente privo dei requisiti di specificità imposti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
La genericità dei motivi non ha permesso al collegio di individuare con chiarezza i rilievi mossi alla decisione impugnata. Di conseguenza, è risultato impossibile per la Corte esercitare il proprio sindacato di legittimità. L’impugnazione, così formulata, si è tradotta in una critica astratta e non in un’analisi tecnica e puntuale dei presunti errori commessi dal giudice d’appello.
Le Motivazioni: Perché la Specificità è Cruciale
Le motivazioni alla base della decisione sono radicate nella funzione stessa del giudizio di Cassazione e nei principi di economia processuale. L’articolo 581 c.p.p. non è una mera norma formale, ma un presidio di garanzia e di efficienza. Richiedere la specificità dei motivi significa:
1. Delimitare il ‘Thema Decidendum’: L’atto di appello definisce l’ambito del giudizio di secondo grado. Motivi specifici consentono al giudice dell’impugnazione di concentrarsi esattamente sui punti della sentenza precedente che sono oggetto di critica, senza dover ‘cercare’ l’errore in modo esplorativo.
2. Garantire un Contraddittorio Effettivo: Una critica puntuale permette alla controparte di difendersi in modo mirato e al giudice di valutare con precisione il confronto tra le argomentazioni dell’accusa e della difesa.
3. Evitare Ricorsi Dilatori: L’obbligo di specificità scoraggia la presentazione di impugnazioni pretestuose o finalizzate unicamente a ritardare la definitività della condanna.
In questo caso, la Corte ha rilevato che le deduzioni ‘generiche’ non consentivano di compiere questa operazione logico-giuridica, rendendo l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo. L’inammissibilità del ricorso penale è, pertanto, la sanzione processuale prevista per la violazione di questo onere di chiarezza e precisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in esame rappresenta un monito per ogni difensore. L’atto di impugnazione non è una semplice manifestazione di dissenso verso una sentenza sfavorevole, ma un elaborato tecnico che deve ‘smontare’ punto per punto le argomentazioni del giudice precedente, indicando con precisione le violazioni di legge o i vizi logici commessi. È indispensabile che ogni doglianza sia supportata da specifiche ragioni di diritto e da puntuali riferimenti al testo del provvedimento impugnato. In assenza di questi elementi, il rischio concreto non è solo quello di vedere il ricorso respinto nel merito, ma di vederlo terminare ancor prima, con una declaratoria di inammissibilità e l’aggiunta di una condanna economica per il proprio assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale, ovvero se presenta motivi generici senza indicare chiaramente le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per ‘motivi generici’ si intendono delle contestazioni che non enunciano in modo puntuale e specifico le critiche mosse alla sentenza impugnata, impedendo così al giudice di comprendere quali siano i punti della decisione che si intendono contestare e per quali ragioni giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29056 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congru riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.