Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
L’ordinanza n. 5703/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità di specificità negli atti di impugnazione. Senza questo requisito, si rischia una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale, come avvenuto nel caso di specie. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere come redigere un ricorso efficace, evitando che venga respinto ancor prima di essere esaminato nel merito.
Il Caso in Esame: Un Appello Troppo Generico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante lamentava il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che ne ha analizzato la conformità ai requisiti di legge.
I Requisiti di Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
Il fulcro della decisione ruota attorno all’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare genericamente l’ingiustizia di una sentenza. È necessario, invece, articolare una critica puntuale, indicando esattamente quali parti della motivazione si contestano e perché esse sarebbero errate dal punto di vista giuridico.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha rilevato che esso era del tutto privo dei necessari requisiti di specificità. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni fossero formulate in modo generico, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’impugnazione. Inoltre, mancavano i correlati e congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Questa carenza ha impedito alla Corte di individuare con chiarezza i rilievi mossi alla sentenza d’appello e, di conseguenza, di esercitare la propria funzione di controllo e sindacato sulla decisione. L’assenza di una critica mirata e argomentata rende l’impugnazione un mero atto di dissenso, privo della sostanza tecnica richiesta dalla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’esito è stato inevitabile: la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso penale. Tale declaratoria comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito della questione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle norme procedurali. La genericità non è mai una strategia vincente e conduce, come in questo caso, a una pronuncia sfavorevole che preclude ogni ulteriore discussione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è formulato in modo generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e viene respinto per motivi procedurali. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quali sono i ‘requisiti di specificità’ richiesti per un ricorso penale?
Secondo la decisione, che si basa sull’art. 581 del codice di procedura penale, un ricorso deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati e congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento che si sta impugnando. Non sono ammesse deduzioni generiche.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo specifico caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano generiche e non indicavano in modo specifico e puntuale le ragioni legali dell’impugnazione né i passaggi della sentenza impugnata che si ritenevano errati. Questa carenza ha reso impossibile per la Corte esercitare il proprio sindacato sulla decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a KOLN( GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati con riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.