Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza n. 27347 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale, i motivi devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenendo ingiusta l’affermazione della sua responsabilità penale, ha adito la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della decisione.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato dalla Suprema Corte come manifestamente infondato e, soprattutto, inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Secondo i giudici, l’impugnazione non superava il vaglio preliminare previsto dalla legge, in quanto i motivi addotti erano privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dal codice di procedura penale.
Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a una valutazione preliminare dell’atto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’inammissibilità del ricorso penale
Le motivazioni della decisione sono il cuore del provvedimento e chiariscono perché il ricorso è stato respinto. La Corte ha basato la sua pronuncia sull’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi i cui motivi sono generici.
I giudici hanno osservato che l’atto presentato dal ricorrente era:
1. Generico e Aspecifico: L’imputato non ha specificato in modo chiaro e dettagliato le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della sua doglianza. Le critiche erano formulate in modo vago, senza individuare i punti specifici della sentenza di appello che si intendevano contestare.
2. Mancante di Confronto Critico: Il ricorso non si confrontava in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Invece di smontare il ragionamento logico-giuridico dei giudici d’appello, l’atto si limitava a riproporre tesi difensive già esaminate e respinte, senza aggiungere nuovi elementi critici. La Corte ha sottolineato che la sentenza di secondo grado era ben motivata, basata su acquisizioni probatorie definite e significative e immune da vizi logici.
Questa carenza strutturale ha reso il ricorso un atto sterile, incapace di innescare una reale revisione della decisione da parte del giudice di legittimità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, prevista dall’articolo 616 c.p.p., è la conseguenza diretta di questa inammissibilità, non essendo emerse ragioni per un esonero.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito cruciale per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione non è un mero esercizio di stile, ma un’attività tecnica che richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita della decisione che si intende criticare. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che il ricorso articoli motivi specifici, individuando con esattezza gli errori logici o giuridici della sentenza e sviluppando un’argomentazione critica puntuale. In assenza di questi elementi, il rischio di una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale è concreto, con la conseguente cristallizzazione della condanna e l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni per l’assistito.
Per quale motivo principale un ricorso penale può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso penale può essere dichiarato inammissibile, come stabilito nel caso di specie, se i motivi presentati sono del tutto generici e aspecifici, ovvero se non specificano le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici e aspecifici’?
Significa che le argomentazioni a sostegno del ricorso sono vaghe, non dettagliate e non riescono a individuare con precisione i presunti errori della decisione del giudice precedente. In pratica, il ricorrente non spiega chiaramente perché la sentenza sarebbe sbagliata, limitandosi a contestazioni superficiali.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici.
I motivi dedotti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specific le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo c le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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