Inammissibilità del Ricorso Penale per Genericità dei Motivi: Analisi dell’Ordinanza 7802/2024
L’ordinanza n. 7802 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante monito sulla necessità di formulare ricorsi specifici e ben argomentati. La decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la genericità dei motivi di impugnazione conduce inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale. Questo caso, riguardante un tentato furto di autovettura, illustra perfettamente come doglianze astratte, che non si confrontano con le specifiche ragioni della sentenza impugnata, non possano trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di tentato furto di un’autovettura. La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione e l’inosservanza dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
Il Principio di Specificità e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
Il cuore della questione risiede nella valutazione del motivo di ricorso da parte della Suprema Corte. L’imputato si è limitato a enunciare la violazione di legge senza, tuttavia, argomentare in modo concreto. La Corte ha rilevato che il motivo si esauriva in “astratte doglianze” che non specificavano quale, tra le diverse cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., non sarebbe stata valutata dalla Corte di Appello.
Inoltre, il ricorrente non ha indicato quali elementi concreti, che si assumevano pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una declaratoria di assoluzione. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito la censura, portando a una inevitabile pronuncia di inammissibilità del ricorso penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un consolidato principio giurisprudenziale: il ricorso per Cassazione non può essere un’occasione per una rivalutazione generica del processo, ma deve contenere censure specifiche e puntuali contro le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno sottolineato come il ricorso fosse privo di un confronto critico con la motivazione della sentenza della Corte di Appello.
La mancanza di indicazioni precise sugli errori di diritto o sui vizi logici che avrebbero inficiato la decisione ha reso il ricorso non scrutinabile. Di conseguenza, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti minimi di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza che l’onere della specificità dei motivi di ricorso è un requisito imprescindibile nel processo penale. Non è sufficiente lamentare genericamente una violazione di legge, ma è necessario articolare le proprie ragioni in modo chiaro, indicando specificamente le parti della motivazione contestate e gli elementi fattuali o giuridici che avrebbero dovuto portare a una diversa conclusione. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un promemoria sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e rigorosi, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni esame nel merito e comporta significative conseguenze economiche per l’assistito.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati troppo generici e astratti. L’imputato non ha specificato quale causa di non punibilità, tra quelle previste dall’art. 129 c.p.p., sarebbe stata ignorata dalla Corte d’Appello, né ha indicato gli elementi concreti che avrebbero dovuto portare a una sua assoluzione.
Cosa richiede la Corte di Cassazione per considerare valido un motivo di ricorso?
La Corte richiede che i motivi di ricorso siano specifici e non astratti. È necessario indicare con precisione la norma che si assume violata, le ragioni di tale violazione e gli elementi concreti del processo che supportano la tesi difensiva. Un ricorso non può essere una lamentela generica, ma una critica puntuale alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna il tentato furto di una autovettura;
Considerato che l’unico motivo di ricorso,, che enuncia l’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. en., si esaurisce in astratte doglianze che neppure indicano quale, tra le cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen , non sarebbe stata valutata e quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una declaratoria in tal senso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024