Inammissibilità Ricorso Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’inammissibilità del ricorso penale è una delle conseguenze più severe per chi decide di impugnare una sentenza. Non si tratta di una decisione sul merito della questione, ma di un blocco preliminare che impedisce al giudice di esaminare il caso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a questa drastica conclusione, con significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, condannato in secondo grado, decideva di contestare la decisione, sperando in una riforma della sentenza a lui sfavorevole. Il suo atto di impugnazione, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio di legittimità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità Ricorso Penale per Genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede in una valutazione della fondatezza o meno delle accuse, ma in un vizio formale e sostanziale dell’atto di impugnazione stesso.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che il motivo unico presentato dal ricorrente fosse affetto da “genericità assoluta”. Questo significa che le critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano state formulate in modo vago e superficiale. Il ricorrente si era limitato a contestare la decisione senza però confrontarsi analiticamente con le argomentazioni sviluppate dai giudici di secondo grado.
La sentenza impugnata, al contrario, era stata considerata “congruamente motivata” sia per quanto riguarda l’accertamento della responsabilità penale sia per la determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio). Il ricorso, invece, non spiegava in modo specifico quali fossero i vizi logici o giuridici di tale motivazione, rendendo impossibile per la Cassazione procedere a un esame nel merito.
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in euro 3.000,00.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza non può limitarsi a manifestare un generico dissenso, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che ritiene errati e spiegare in modo chiaro e argomentato le ragioni della propria critica. Un ricorso generico equivale a un ricorso non presentato, con l’aggravante di una condanna economica. Per gli avvocati, ciò sottolinea l’importanza cruciale di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali, che dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto inammissibile per la “genericità assoluta” dei motivi, ovvero perché le critiche alla sentenza impugnata erano troppo vaghe e non specifiche.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le argomentazioni presentate non si confrontano direttamente e in modo dettagliato con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. Il ricorrente non ha spiegato le ragioni precise per cui la decisione della Corte d’Appello sarebbe viziata, limitandosi a una contestazione astratta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso penale inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questa vicenda, la somma è stata fissata a 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33476 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 04/04/1990
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 15567/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Cprte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia all’accertamento di responsabilità e sia al trattamento sanzionatorio, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sui predetti punti;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Consis ‘ere estensore
Il Presidente