Inammissibilità del Ricorso Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, la fase dell’impugnazione rappresenta un momento cruciale per la tutela dei diritti della difesa. Tuttavia, per accedere a un nuovo grado di giudizio, non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione del giudice. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione rispetti rigorosi requisiti di forma e sostanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per approfondire il tema della inammissibilità ricorso penale, evidenziando come la genericità dei motivi possa precludere l’esame nel merito della questione e comportare conseguenze onerose per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Due soggetti presentavano ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Nonostante gli atti di impugnazione fossero distinti, i motivi addotti risultavano sostanzialmente sovrapponibili. Le doglianze principali riguardavano vizi motivazionali relativi al trattamento sanzionatorio applicato e alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, i ricorrenti contestavano la valutazione del giudice di merito senza, tuttavia, articolare in modo specifico e dettagliato le proprie censure.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha trattato congiuntamente i due ricorsi data la loro somiglianza. L’esito è stato netto: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull’assoluta mancanza dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le motivazioni sulla inammissibilità ricorso penale
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato come le argomentazioni dei ricorrenti fossero mere ‘deduzioni generiche’. Mancava una ‘puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’ che giustificassero l’impugnazione, così come mancavano ‘congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato’.
Questo approccio, secondo la Corte, non consente al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo, che è quello di valutare critiche precise e circostanziate mosse a una specifica decisione. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse tesi difensive già respinte o a contestare in modo vago la decisione, non permette di individuare i ‘rilevi mossi’ e, di conseguenza, impedisce l’esercizio del sindacato giurisdizionale. L’inammissibilità del ricorso penale diviene, in questi casi, una conseguenza inevitabile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’atto di impugnazione è un atto tecnico che richiede precisione, chiarezza e pertinenza. Non è una semplice manifestazione di scontento, ma un’analisi critica della decisione impugnata, supportata da argomentazioni giuridiche specifiche e riferimenti puntuali. Per gli avvocati, questa pronuncia è un monito a redigere atti di appello e ricorso con la massima cura, evitando formulazioni vaghe che porterebbero a una declaratoria di inammissibilità. Per i cittadini, la decisione chiarisce che il diritto a impugnare una sentenza è subordinato al rispetto di regole precise, la cui violazione non solo impedisce la revisione del caso, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti generici e privi dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Mancava una chiara esposizione delle ragioni di diritto e dei riferimenti puntuali alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso penale?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende che l’atto di impugnazione deve indicare in modo chiaro e preciso le ragioni per cui si contesta la decisione, le parti del provvedimento che si ritengono errate e le norme giuridiche che si assumono violate, consentendo così al giudice di comprendere esattamente i punti oggetto del riesame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35139 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME ( CUI 05QPOEE ) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME ( CUI 05PCCUV ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnàzione, i motivi dedotti sono sostanzialmente sovrapponibili e, di conseguenza, pOssono essere trattati congiuntamente;
ritenuto che i motivi dei ricorsi, con i quali si deducono vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato proscioglimento degli imputati ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sono del tutto privi dei requisiti specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. pro. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati con riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamffiissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pàgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.