Inammissibilità Ricorso Penale: La Guida alla Specificità dei Motivi
L’impugnazione di una sentenza penale è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine: la necessità di specificità dei motivi. Senza di essa, si rischia una secca declaratoria di inammissibilità del ricorso penale, con conseguenze procedurali e pecuniarie. Analizziamo questo caso per capire come evitare errori fatali.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato redatto in termini che la Suprema Corte ha giudicato non conformi ai dettami del codice di procedura penale.
La Specificità dei Motivi: Un Requisito Essenziale
Il codice di procedura penale, all’articolo 581, comma 1, lettera c), stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Questo non è un mero formalismo, ma una regola sostanziale. Essa garantisce che il giudice dell’impugnazione sia messo nelle condizioni di comprendere esattamente quali parti della sentenza precedente sono contestate e perché. Un motivo generico non permette questo esercizio critico e, di fatto, paralizza il processo.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione risiede proprio nella violazione del principio di specificità. Secondo i giudici, l’inammissibilità del ricorso penale scatta non solo quando i motivi sono vaghi o indeterminati, ma anche quando manca una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorrente e quelle esposte nella sentenza impugnata. Non è sufficiente una critica generale; è necessario un confronto puntuale e ragionato con la decisione del giudice precedente.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso in esame fosse “generico per indeterminatezza”. L’appellante si era limitato a contestare la correttezza della motivazione della sentenza di condanna senza però indicare gli specifici elementi su cui si fondava la sua censura. In pratica, non aveva spiegato perché, a suo avviso, il ragionamento della Corte d’Appello era errato, né aveva fornito elementi alternativi di valutazione.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice che ha emesso la sentenza. Deve, al contrario, “dialogare” con esse, smontandole punto per punto con argomenti pertinenti. Un ricorso che non fa questo cade inevitabilmente nel vizio di mancanza di specificità, che l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale sanziona con l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di questa decisione sono state severe per il ricorrente. L’inammissibilità del ricorso ha comportato:
1. La fine del processo, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
2. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Questo caso serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. È fondamentale non solo individuare i vizi della sentenza, ma anche articolarli in modo specifico e correlato alla motivazione, per evitare che il diritto di difesa venga vanificato da un errore procedurale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e indeterminati. Secondo l’ordinanza, è necessario che il ricorso indichi specificamente gli elementi che sono alla base della censura, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, per non incorrere in questa sanzione processuale.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ di un motivo di ricorso?
La mancanza di specificità non si limita alla genericità, ma include anche l’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorso non può ignorare le motivazioni del giudice precedente ma deve confrontarsi criticamente con esse.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
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