Inammissibilità Ricorso Penale: La Sottoscrizione del Difensore è Obbligatoria
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: la regola sulla inammissibilità del ricorso penale quando questo non viene proposto da un difensore specializzato. Questa pronuncia offre l’occasione per chiarire perché la difesa tecnica nel giudizio di legittimità non è una scelta, ma un requisito imprescindibile previsto dalla legge a pena di rigetto del ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di lesioni aggravate. L’aspetto cruciale del caso non risiede nel merito della condanna, ma nella modalità con cui l’impugnazione è stata presentata: l’imputato ha redatto e sottoscritto personalmente l’atto di ricorso, senza avvalersi di un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza le formalità di un’udienza pubblica, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di manifesta inammissibilità.
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall’imputato, violando una norma procedurale inderogabile. Di conseguenza, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Corte con ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, irrituali.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della motivazione risiede nel richiamo agli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. La normativa, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La Corte ha anche citato un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha consolidato questo principio. Le Sezioni Unite hanno chiarito che questa regola si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnabile in Cassazione, inclusi quelli in materia cautelare. La ratio della norma è garantire un’elevata qualità tecnica degli atti sottoposti al giudizio della Suprema Corte, che è un giudice di legittimità e non di merito. L’intervento di un difensore specializzato assicura che i motivi di ricorso siano pertinenti e formulati correttamente, evitando di sovraccaricare la Corte con impugnazioni non conformi alla legge.
Conclusioni: L’Importanza della Difesa Tecnica
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale della difesa tecnica qualificata nel processo penale, specialmente nella sua fase più alta e complessa, ovvero il giudizio di Cassazione. La sottoscrizione personale del ricorso da parte dell’imputato, sebbene possa apparire come un’espressione del diritto di difesa, si scontra con una precisa regola procedurale volta a tutelare la funzione stessa della Corte di Cassazione. La conseguenza di tale errore è drastica: l’inammissibilità del ricorso penale, che preclude ogni possibilità di esaminare nel merito le ragioni dell’imputato, rendendo definitiva la condanna. Pertanto, è essenziale che chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Suprema Corte si affidi a un professionista abilitato, per non vedere vanificata la propria istanza a causa di un vizio di forma insuperabile.
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No, la legge (artt. 571 e 613 c.p.p.) stabilisce che il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è firmato dall’imputato e non da un avvocato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché è necessario un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
La legge richiede un difensore iscritto all’albo speciale per garantire un’alta qualità tecnica degli atti e per assicurare che i motivi del ricorso siano conformi ai limiti del giudizio di legittimità, che verte su errori di diritto e non su una nuova valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26069 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
–
dato avviso alle parti•
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME NOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni aggravate;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (v., per tutti, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione»).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 25/06/2024