Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3249 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3249 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1476/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 14/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME nato in PORTOGALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d’appello di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
Parasporo che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
udito, per il ricorrente, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo per lÕaccoglimento del ricorso.
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento della sentenza del 14
gennaio 2025 della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza dellÕ8 novembre 2023 del Tribunale di Brescia, da lui impugnata, ha dichiarato
non doversi procedere nei suoi confronti per il delitto di cui allÕart. 2 d.lgs. n. 74
del DATA_NASCITA commesso il 30 settembre 2014 perchŽ estinto per prescrizione, ha
revocato la confisca per equivalente disposta nei suoi confronti, confermando nel resto.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dellÕart. 12-bis d.lgs. n. 74 del
2000 in relazione allÕart. 6 CEDU e allÕart. 1, primo protocollo addizionale CEDU.
Sostiene, in particolare, lÕimpossibilitˆ di disporre la confisca obbligatoria diretta del profitto anche in caso di declaratoria in appello della prescrizione del reato
penal-tributario oggetto di condanna in primo grado. La prescrizione, in buona sostanza, osta sempre e comunque alla applicazione della confisca diretta del
profitto non potendo essere equiparata ad una pronuncia di condanna pena la violazione della presunzione di innocenza e della tutela della proprietˆ privata.
Pertanto, la Corte di appello non avrebbe potuto mantenere la confisca diretta del profitto fino allÕimporto di euro 871.935,05 delle somme di denaro
disponibili presso la RAGIONE_SOCIALE al momento del presunto reato.
1.2.Con il secondo motivo deduce lÕinosservanza degli artt. 187 e 533 cod.
proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la propria decisione con la mancanza di una versione alternativa dei fatti mai offerta
dallÕimputato.
1.3.Con il terzo motivo deduce, sempre con riferimento alla disposta confisca, il difetto di motivazione in ordine allÕomesso scrutinio dei motivi di
appello relativi alla effettivitˆ delle prestazioni fatturate alla RAGIONE_SOCIALE
2.Il ricorso è inammissibile.
3.Tutti i motivi hanno un comune oggetto: la confermata confisca diretta del profitto del reato e, in particolare, delle somme in disponibilitˆ della societˆ che
ha beneficiato della condotta legalmente rappresentata.
3.1.Il ricorrente se ne duole ma non ha interesse a coltivare il ricorso, non trattandosi di beni di sua proprietˆ.
3.2.Non vÕè dubbio, infatti, che il ricorrente, quale persona fisica, non è
titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio. Egli perci˜, in quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse
concreto ad impugnare la sentenza dal cui annullamento non
trarrebbe alcun beneficio.
3.3.La legittimazione ad impugnare, attribuita allÕimputato, deve essere coniugata con il principio secondo il quale Çper proporre impugnazione è
necessario avervi interesseÈ (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.).
3.4.L’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se
l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione
di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per
l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, COGNOME, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497).
3.5.La specificazione, contenuta nel comma quarto dellÕart. 568, cod. proc.
pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara lÕintenzione
del legislatore
di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dallÕinteresse ad impugnare. LÕimpugnazione è lo strumento
processuale per ottenere un risultato concreto che pu˜ essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicchŽ lÕimpugnazione è inammissibile quando è
proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a
cod. proc. pen.).
3.6.Illuminante, sul punto, Sez. U, COGNOME, cit., per la quale la legge processuale non ammette l’esercizio del diritto di impugnazione avente di mira
la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi
alcun risultato pratico
favorevole, nel senso che miri a
soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza
d’interesse dell’imputato – che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantitˆ di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata
dalla cessione – a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimitˆ di quest’ultima era meramente teorica e
astratta, una volta esclusa l’esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietˆ a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilitˆ
del prezzo ricavato, e cioè la
tutelabilitˆ
“jure civili” della sua pretesa,
configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto.
3.7.Nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Egli
perci˜, ancorchŽ imputato, persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualitˆ lÕinteresse a proporre sia il riesame che lÕodierno
ricorso.
5.Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchŽ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente nella misura di
€
3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltˆ, introdotta dallÕart. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di
aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dallÕart. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitˆ del ricorso considerate le ragioni della inammissibilitˆ stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
€
3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 14/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME