Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22191 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22191 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCO il 11/05/1999
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
che la Corte d’appello di Milano, sentenza del 12/07/2024, ha confermato la sentenza del 25/01/2024 del Tribunale di Lecco di condanna di Gapea Lehito NOME per il delitto
di cui all’ad 73, comma 5, del d.P.R.309/1990, così riqualificati i fatti a lui as perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente ,del tipo .cocaina, per fini di
spaccio;
che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con unico motivo di ricorso l’illegittimità della sentenza, per non avere la Corte di appello rinviato l’udi
nonostante il difensore avesse chiesto un rinvio in ragione della comunicata adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’UCPI per la giornata del 12/07/2024;
che il ricorso è inammissibile, posto che, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità vino
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in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, ma il principio deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo la disciplin
ennergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all’astensione pqlle tiva
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udienze proclamata dai competenti
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organismi di categoria, pervenuta in data suceessiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall’art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 20 n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell’udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittori cartolare (Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv.281724);
che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., alla presente declaratoria, segue, per legg la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed’ al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025