Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione Ribadisce l’Obbligo di Specificità
L’esito di un processo non è mai definitivo fino all’ultimo grado di giudizio, ma l’accesso alla Corte di Cassazione è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza, la n. 7524 del 2024, ci rammenta una regola fondamentale: senza motivi specifici, il ricorso è destinato al fallimento. Questo principio è cruciale per comprendere l’inammissibilità del ricorso penale, un esito che non solo chiude la porta a un ulteriore esame del caso, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Taranto. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un unico motivo, con cui si contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Tuttavia, come vedremo, la forma e la sostanza di tale contestazione si sono rivelate inadeguate.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. L’inammissibilità del ricorso penale è stata pronunciata perché l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti minimi di legge, in particolare quello della specificità dei motivi, sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro e conciso le ragioni della sua decisione. Il fulcro della motivazione risiede nella totale assenza dei “requisiti di specificità” previsti dalla legge. I giudici hanno osservato che il ricorso presentava “deduzioni generiche”, senza una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” che lo giustificassero.
In pratica, il ricorrente si era limitato a esprimere un dissenso generico verso la sentenza d’appello, senza però:
1. Identificare con precisione i presunti errori logici o giuridici nella motivazione del giudice precedente.
2. Fornire “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”.
Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio compito. Il giudice dell’impugnazione, infatti, non può andare alla ricerca dei motivi di doglianza, ma deve essere messo in condizione di individuarli chiaramente dall’atto di ricorso. Quando l’atto è vago e generico, non consente al giudice di “individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione pratica di fondamentale importanza per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per ottenere un nuovo esame del caso. È indispensabile che il ricorso sia redatto con la massima cura e precisione, articolando critiche specifiche, pertinenti e legalmente fondate. Un ricorso generico equivale a un ricorso inesistente agli occhi della legge, con la conseguenza dell’immediata declaratoria di inammissibilità e l’aggiunta di una condanna economica. Questa pronuncia riafferma la funzione della Corte di Cassazione non come un terzo grado di merito, ma come un giudice di legittimità, il cui intervento è subordinato alla chiara e puntuale deduzione di un vizio di legge.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Presentava deduzioni generiche senza enunciare puntualmente le ragioni di diritto e i riferimenti alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Significa che il ricorso deve indicare in modo chiaro e preciso i motivi per cui si contesta la sentenza, specificando le presunte violazioni di legge e le parti della motivazione che si ritengono errate. Non è sufficiente una critica generica alla decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.