Inammissibilità ricorso penale: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del diritto processuale: la necessità di specificità nei motivi di ricorso. Affrontando un caso di inammissibilità ricorso penale, i giudici hanno sottolineato come un’impugnazione vaga e generica non possa superare il vaglio di ammissibilità, con conseguenze significative per il ricorrente. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che siano vere e proprie critiche argomentate e puntuali.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’oggetto della contestazione era la determinazione della pena inflitta, ritenuta ingiusta dal ricorrente. Tuttavia, il motivo di ricorso si limitava a una contestazione generica, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione senza però entrare nel dettaglio delle ragioni a sostegno della doglianza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’atto presentato era “del tutto generico” e privo del “necessario requisito della specificità”. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità nell’Inammissibilità del Ricorso Penale
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione, come disciplinati dal codice di procedura penale. La Corte ha ribadito che la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una “critica argomentata” avverso il provvedimento che si intende contestare. Questo significa che non è sufficiente manifestare un generico dissenso.
Ai sensi dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, i motivi di ricorso devono indicare specificamente:
1. Le ragioni di diritto che sostengono la richiesta.
2. Gli elementi di fatto che fondano tali ragioni.
Nel caso specifico, il ricorso mancava di un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha citato un proprio precedente (Sez. 6, n. 8700/2013), secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere un “confronto puntuale” con la motivazione del provvedimento contestato. L’assenza di questa analisi dettagliata rende il ricorso generico e, pertanto, inammissibile. Inoltre, i giudici hanno notato che, nel merito, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione sulla pena, fissandola addirittura in misura inferiore al minimo previsto dalla legge.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici per gli operatori del diritto. Dimostra che la fase di redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa e approfondita della sentenza che si intende impugnare. Un ricorso preparato frettolosamente o basato su critiche superficiali è destinato all’insuccesso e comporta un aggravio di costi per l’assistito.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una mera formalità, ma una sanzione concreta per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario con un atto palesemente inidoneo. Per i legali, ciò si traduce nella necessità di un lavoro preparatorio rigoroso, che identifichi con precisione i vizi della decisione precedente e li articoli in modo chiaro e logicamente consequenziale, pena l’immediata declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘del tutto generico’ e privo della necessaria specificità. Non presentava una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione vaga sulla determinazione della pena.
Qual è il requisito fondamentale per un ricorso in materia penale secondo questa ordinanza?
Il requisito fondamentale è la specificità dei motivi. Il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua richiesta, confrontandosi direttamente con le argomentazioni della decisione che contesta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che è del tutto generico l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, poiché privo del necessario requisito della specificità, prospettando profili di censura manchevoli dell’esplicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che la sorreggono e dunque non connotati da effettiva pertinenza censoria avverso il decisum;
che, invero, dalla connotazione generica del motivo, ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, deriva l’inammissibilità del ricorso, dovendosi sul punto ribadire che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e che, tra l’altro, la pena risulta fissata in misura inferiore al minimo edittale (si veda in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore