Inammissibilità Ricorso Penale: Quando la Richiesta di Nuove Prove Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema cruciale dell’inammissibilità del ricorso penale, offrendo chiarimenti fondamentali sui limiti alla riapertura dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio d’appello. La decisione sottolinea come la richiesta di nuove prove in secondo grado sia una possibilità eccezionale e non un diritto automatico, specialmente quando il quadro probatorio esistente è già solido e coerente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: in primo luogo, presunte illogicità e contraddittorietà nella motivazione della sentenza di secondo grado; in secondo luogo, la violazione di norme processuali legate alla mancata assunzione di nuove prove da lui richieste, ai sensi dell’art. 603 del codice di procedura penale.
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su una ricostruzione dei fatti ritenuta congrua, logica e coerente con le risultanze processuali, incluse le dichiarazioni della persona offesa e il suo riconoscimento dell’autore del reato. Nonostante ciò, la difesa sosteneva la necessità di approfondire ulteriormente il quadro probatorio.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza procedurale e sulla validità dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano idonei a mettere in discussione la logicità e la coerenza della sentenza impugnata, portando così a una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione sulla base di due principi cardine della procedura penale.
La Coerenza della Motivazione di Appello
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno escluso la presenza di vizi logici o contraddizioni nella sentenza della Corte d’Appello. La ricostruzione dei fatti, basata sull’identificazione dell’imputato da parte della persona offesa (avvenuta dopo aver visto le foto su un quotidiano locale) e sulle successive testimonianze, è stata giudicata scevra da vizi e coerente. Pertanto, le prime due doglianze del ricorrente sono state respinte in quanto infondate.
I Limiti alla Riapertura dell’Istruttoria in Appello
Il punto centrale dell’ordinanza riguarda il terzo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di nuove prove. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di nuove prove in appello è un evento eccezionale. Tale possibilità è subordinata a due condizioni cumulative:
1. I dati probatori raccolti in primo grado devono essere incerti.
2. La nuova prova richiesta deve avere carattere di decisività, ossia deve essere potenzialmente in grado di cambiare l’esito del giudizio.
Stante questa eccezionalità, la Corte ha chiarito un aspetto procedurale di grande rilevanza: mentre il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente l’accoglimento di una richiesta istruttoria, il suo rigetto può essere anche implicito. Le ragioni del diniego possono, infatti, emergere dall’intero apparato motivazionale della sentenza, laddove si evidenzi che le prove già disponibili sono considerate sufficienti, chiare e complete per affermare la responsabilità dell’imputato. In questo caso, la Corte d’Appello aveva implicitamente ritenuto superfluo acquisire nuove prove, avendo già un quadro probatorio solido su cui fondare la condanna.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. L’inammissibilità del ricorso penale scatta quando i motivi non denunciano vizi reali della sentenza, ma mirano a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione ribadisce che il processo d’appello non è una ripetizione del primo grado. La richiesta di nuove prove non è uno strumento per tentare di rimettere in discussione all’infinito un quadro probatorio già chiaro, ma una risorsa eccezionale da utilizzare solo in caso di reale incertezza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della condanna.
È possibile richiedere l’acquisizione di nuove prove nel processo d’appello?
Sì, ma solo in via eccezionale. L’art. 603 c.p.p. lo consente a condizione che i dati probatori già raccolti siano incerti e che le nuove prove richieste siano decisive, cioè in grado di influenzare l’esito del giudizio.
Il giudice d’appello è obbligato a spiegare perché respinge una richiesta di nuove prove?
Non necessariamente con una motivazione esplicita e separata. Secondo la Corte, le ragioni del rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motivazionale della sentenza, quando da esso emerge che le prove esistenti sono ritenute sufficienti e complete per decidere.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per cassazione?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 105 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 105 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME nato a CATANIA il 05/10/1984
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Aldo;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono inesistenti illogi o contraddittorietà della motivazione e violazione di norme processua i che non emergono dal provvedimento impugnato (cfr. sentenza pp. 2-4, che ricostruisce congruamente, in maniera scevra da vizi logico-giuridici e in coerenza delle risultanze dibattimentali, la presentazion polizia giudiziaria della persona offesa, dopo che aveva visto le foto degli autori pubblica quotidiano locale, le dichiarazioni rese in quella sede e in dibattimento e il momento ricogni quale parte integrate della testimonianza);
Considerato che, quanto al terzo motivo di ricorso, nell’ipotesi di cui all’art. 603, comm cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di quelle nuove è subordina alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incomb processuale richiesto rivesta carattere di decisività, di modo che, stante l’ecceziona dell’istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l’obbligo di m espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto pos essere anche implicite nell’apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si eviden la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell’impu (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257741);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Co i liere estensore
Il Presidente