Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30735 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/02/1997
avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
p ato avviso alle parti;
•
Il •ricorso proposto da NOME avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da tratt
ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico minis e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena s
richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i
della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine al recepimen dell’accordo. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi
le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione del pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volo
dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifi giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di dogl
consentite nel giudizio di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pro pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della · somma, equitativaménte fissata in ragion é dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente