Inammissibilità Ricorso Penale: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità ricorso penale quando i motivi sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Analizziamo questa ordinanza per capire le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, ha deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica di un fatto e all’affermazione della sua responsabilità penale per uno specifico capo d’imputazione.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 gennaio 2025, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma della decisione di secondo grado, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità dei Motivi d’Appello
Il cuore della decisione risiede nella motivazione addotta dalla Suprema Corte. I giudici hanno rilevato che il ricorso era completamente privo del requisito della specificità, richiesto a pena di inammissibilità dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
In pratica, l’imputato non ha fatto altro che riproporre le medesime e generiche doglianze già esaminate e respinte, con argomenti logici e giuridici corretti, dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato come l’inammissibilità derivi proprio dalla “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti precedenti; deve, invece, consistere in una critica puntuale e specifica delle ragioni che hanno portato il giudice precedente a decidere in un certo modo. Se l’atto di impugnazione ignora la motivazione della sentenza che contesta, si crea uno scollamento che lo rende inefficace e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza funge da importante monito per la prassi legale. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente essere in disaccordo con la conclusione; è indispensabile smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico del giudice d’appello, evidenziandone vizi, contraddizioni o errate applicazioni della legge. Proporre motivi generici o ripetitivi non solo è inutile ai fini di un possibile accoglimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche certe, come il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Esso si limitava a riproporre le stesse generiche doglianze già esaminate e ritenute infondate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Qual è la norma di riferimento per l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi?
La norma di riferimento citata nel provvedimento è l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i motivi specifici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6900 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6900 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 30/09/1963
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Vincenzo;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato al capo B) e all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse generiche doglianze già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-6);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Cons gliere stensore
Il Presidente