Inammissibilità Ricorso Penale: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Un principio fondamentale, spesso sottovalutato, è la necessità di redigere atti di impugnazione chiari e specifici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato con forza questa regola, dichiarando l’inammissibilità ricorso penale a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione serve come monito sull’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’appellante contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui il mancato proscioglimento, l’entità della pena inflitta e la qualificazione giuridica del reato contestato. Tuttavia, il ricorso è stato formulato in modo generico, senza articolare in maniera precisa e dettagliata le ragioni a sostegno delle proprie censure.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Al contrario, ha interrotto il processo sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nell’Inammissibilità del Ricorso Penale
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione debba contenere l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il ricorso era composto da “deduzioni generiche”. Mancava una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” e dei “correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In altre parole, l’appellante si era limitato a esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza, senza spiegare in modo chiaro e strutturato perché, secondo la legge, la decisione dei giudici d’appello fosse errata.
Questa mancanza di specificità, secondo la Cassazione, ha un effetto paralizzante: impedisce al giudice dell’impugnazione di “individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Se il giudice non capisce esattamente quale parte della sentenza è contestata e per quale motivo legale, non può svolgere il suo compito di revisione. Pertanto, l’inammissibilità diventa l’unica conseguenza possibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza offre una lezione cruciale per ogni difensore e per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente essere convinti della propria ragione; è indispensabile saperla articolare secondo le forme e la sostanza richieste dalla legge. Un ricorso non è un semplice sfogo o una lamentela, ma un atto tecnico che deve dialogare criticamente con la decisione impugnata.
Ogni motivo di doglianza deve essere auto-sufficiente, indicando con precisione il punto della sentenza che si contesta, la norma che si assume violata e le argomentazioni logico-giuridiche a supporto della propria tesi. Tralasciare questo rigore metodologico significa esporre il proprio assistito al rischio concreto di un’immediata declaratoria di inammissibilità ricorso penale, vanificando ogni possibilità di ottenere una revisione della decisione e subendo ulteriori condanne economiche.
Cosa succede se un ricorso penale è generico e non specifico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non esaminano il merito delle questioni sollevate e il ricorso viene respinto per un vizio di forma. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono i requisiti essenziali per un ricorso in Cassazione secondo la sentenza?
Secondo la sentenza, un ricorso deve rispettare il requisito di specificità previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale. Deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione e precisi riferimenti alla motivazione della sentenza che si contesta.
Perché la Corte di Cassazione non ha discusso le ragioni dell’appellante (mancato proscioglimento, pena eccessiva)?
La Corte non ha discusso tali ragioni perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile a livello procedurale. La mancanza di specificità dei motivi ha impedito alla Corte di esercitare la propria funzione di controllo, rendendo impossibile un esame sul merito delle censure mosse alla sentenza d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34984 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a SOAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta il manca proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena irrogata qualificazione giuridica del fatto, sono del tutto privi dei requisiti di s previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntual enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlat riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME e che, dunque, non si consent giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il p sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.