Inammissibilità Ricorso Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla inammissibilità ricorso penale, un esito purtroppo comune quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigorosi requisiti di legge. Con la sua decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la necessità che i motivi di ricorso siano specifici, puntuali e direttamente correlati alla motivazione del provvedimento impugnato. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Un Appello Troppo Generico
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Il ricorso era basato su un unico motivo, volto a criticare la valutazione dei fatti e delle prove operata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, sebbene drastica, è una diretta applicazione dei principi che regolano il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso Penale
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo la Corte, il motivo di ricorso era del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti a pena di inammissibilità ricorso penale. Le critiche mosse alla sentenza impugnata sono state giudicate come ‘deduzioni generiche’, prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione.
In altre parole, il ricorrente non ha adeguatamente specificato quali parti della motivazione della Corte d’Appello fossero errate e perché. Non sono stati forniti i ‘congrui riferimenti’ alla motivazione dell’atto impugnato, impedendo di fatto al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso formulato in questi termini non consente alla Cassazione di svolgere il suo ruolo, che non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza funge da monito per ogni difensore. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile articolare censure specifiche, indicando con precisione i vizi logico-giuridici del provvedimento e le norme che si assumono violate. L’esito di inammissibilità ricorso penale non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un aggravio di spese per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per un’efficace tutela dei diritti nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le argomentazioni erano generiche e non contenevano una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità’ dei motivi di ricorso?
Per ‘specificità’ si intende che il ricorso deve indicare in modo chiaro e preciso le parti della sentenza che si contestano, le ragioni di diritto che giustificano l’impugnazione e i riferimenti pertinenti alla motivazione dell’atto impugnato, permettendo così al giudice di comprendere esattamente i rilievi mossi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN MARZANO SUL SARN(:) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricOrso proposto nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.