Inammissibilità del Ricorso Penale per Genericità dei Motivi: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia penale. La decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura: la necessità di formulare motivi di ricorso specifici e dettagliati, pena una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale. Questo principio non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia, che evita ricorsi dilatori o pretestuosi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 95 del d.P.R. 115/2002. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’obiettivo del ricorso era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, lamentando una presunta carenza di motivazione riguardo all’esclusione di cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta della qualità dei motivi di doglianza presentati. I giudici hanno ritenuto che le ragioni addotte dal ricorrente fossero formulate in termini “del tutto aspecifici” e contenessero “censure assolutamente generiche”.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità e la Sanzione di Inammissibilità del Ricorso Penale
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione rigorosa degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Questi articoli stabiliscono che i motivi di impugnazione devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a una critica generica della sentenza impugnata, senza confrontarsi analiticamente con la motivazione fornita dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno invece constatato che la sentenza di secondo grado era sorretta da un “conferente apparato argomentativo”, esente da vizi logici e coerente con la decisione del Tribunale.
Il ricorso, pertanto, non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità perché non ha adempiuto all’onere di specificità. Non basta affermare che una motivazione è mancante; è necessario spiegare perché, in che punto e in relazione a quali elementi di prova o argomentazioni difensive essa sia carente. La genericità dei motivi trasforma il ricorso in uno strumento inidoneo a investire la Corte della questione, portando inevitabilmente alla sua reiezione in limine litis.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso non può essere un atto superficiale, ma richiede un’analisi approfondita e critica della decisione che si contesta. È indispensabile che il difensore individui con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza e li esponga in modo chiaro, pertinente e argomentato. In assenza di tali requisiti, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire una condanna economica per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario. La specificità non è un optional, ma la chiave di volta per l’accesso al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di doglianza erano formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza indicare in modo preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste, come richiesto dalla legge.
Quali sono i requisiti di un ricorso in Cassazione per essere ammissibile?
Secondo la Corte, i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, evitando censure generiche.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4497 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHI VASSO il 28/05/1984
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione a sostegno della esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità dell’imputato, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025