Inammissibilità del Ricorso Penale: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando un ricorso è formulato in modo vago, il rischio concreto è l’inammissibilità del ricorso penale, una barriera che impedisce al giudice di entrare nel cuore della questione. Analizziamo insieme un caso pratico per comprendere meglio questo concetto.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. La Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna. Non ritenendo giusta la decisione, l’imputata decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’omessa motivazione da parte dei giudici di merito in relazione alla sua dichiarazione di responsabilità penale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che i giudici abbiano ritenuto corretta la condanna nel merito, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha stabilito che il motivo addotto era “generico per indeterminatezza”, un vizio procedurale che ne ha decretato l’immediato arresto.
La violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a denunciare una generica “omessa motivazione”, senza però indicare quali fossero gli elementi trascurati o mal valutati dalla Corte di Appello.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La motivazione della Cassazione è netta e didattica. Un motivo di ricorso è generico quando, di fronte a una motivazione della sentenza impugnata che appare logicamente corretta, non specifica gli elementi concreti che ne minerebbero la validità. Non basta affermare che la motivazione è mancante o illogica; è necessario spiegare perché, evidenziando i passaggi critici e le prove che sarebbero state ignorate o travisate.
In assenza di questa specificità, il giudice dell’impugnazione si trova nell’impossibilità di esercitare il proprio sindacato. Non può, infatti, andare alla ricerca autonoma dei possibili vizi della sentenza, ma deve basare il suo giudizio esclusivamente sui rilievi mossi dalla parte. Un ricorso generico, di fatto, non attiva correttamente il contraddittorio e impedisce alla Corte di svolgere la sua funzione. Per questo, la conseguenza non può che essere una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in commento offre un’importante lezione pratica. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede la massima precisione e specificità. È fondamentale non limitarsi a formule di stile o a censure astratte, ma costruire un’argomentazione solida, ancorata agli atti processuali e capace di dialogare criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Solo un ricorso che individua con chiarezza i punti di debolezza della decisione precedente ha la possibilità di superare il vaglio di ammissibilità e di essere esaminato nel merito. In caso contrario, oltre alla conferma della condanna, il ricorrente subisce anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e indeterminato, non rispettando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono i requisiti che un motivo di ricorso deve avere per essere considerato ammissibile?
Un motivo di ricorso deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che lo sostengono. Non è sufficiente una critica generica, ma occorre individuare puntualmente i vizi della sentenza impugnata per consentire al giudice di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10599 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10599 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 28/06/1980
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale la ricorrente denunzia omessa motivazione in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Il Presidente
Così deciso il 12 febbraio 2025