Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14658 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14658 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato a NAPOLI il 16/10/1977 COGNOME nato a CERCOLA il 29/04/1978
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della
Corte di appello di Firenze che, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di Baro per il reato di cui all’art. 455 cod. pen., relativamente agli episodi di cui ai n. 2) e 3) de
imputazione, e di COGNOME per il reato di cui all’art. 455 cod. pen., relativamente all’epis cui al solo n. 3) del capo di imputazione;
ritenuto, quanto al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, che esso sia inammissibil in quanto:
il primo motivo, con cui è stata dedotta l’intervenuta prescrizione del reato manifestamente infrondato, posto che il termine massimo di prescrizione per il reato di spendita
senza concerto di monete false è pari a 10 anni, per cui esso è destinato a spirare in data 2
marzo 2027, per il fatto di cui al n. 2) del capo di imputazione, e in data 1° aprile 2027
fatto di cui al n. 3) del capo di imputazione;
il secondo e il terzo motivo del ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazi posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo
dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non ha indicato gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i riliev mossi e di esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che il ricorso di COGNOME – articolato in un unico motivo, con cui si conte correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità – sia generic considerata la mancanza di specificità del motivo, secondo quanto si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, sicché, a mente dell’art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., esso deve ritenersi inammissibile;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025.