Inammissibilità Ricorso Penale: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso mal formulato, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso penale. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere l’importanza della specificità e della pertinenza nell’articolazione delle censure legali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado, che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato ascrittogli. Il ricorso era volto a ottenere un annullamento o una riforma di tale pronuncia, basandosi su una serie di motivi che, tuttavia, sono stati attentamente vagliati dalla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha concluso il procedimento con un’ordinanza che dichiara inammissibile il ricorso. Secondo i giudici, il ricorso era “manifestamente infondato”. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità e l’Aspecificità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello impugnata era sorretta da una “appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici”.
Il problema principale del ricorso risiedeva nei motivi dedotti, in particolare quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Essi sono stati giudicati “manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.”, per le seguenti ragioni:
1. Genericità e Aspecificità: I motivi erano del tutto generici e non specificavano le concrete ragioni di doglianza in fatto e in diritto. Il ricorrente non ha chiarito quali aspetti della sanzione fossero errati e perché.
2. Mancanza di Confronto: Il ricorso non si confrontava in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Invece di contestare punto per punto il ragionamento dei giudici d’appello, si limitava a riproporre lamentele astratte, senza un nesso logico con la decisione criticata.
Questa carenza strutturale ha impedito alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza delle critiche, rendendo il ricorso uno strumento processuale inefficace.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione riafferma un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione non può essere una mera espressione di dissenso. Deve essere un atto tecnico, preciso e puntuale, che individui con chiarezza i vizi della sentenza impugnata e li argomenti in diritto. La sanzione accessoria della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, prevista dall’art. 616 c.p.p., funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. Per avvocati e assistiti, questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che dialoghino criticamente con la sentenza da riesaminare, pena l’immediata chiusura del processo con una declaratoria di inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che le lamentele (doglianze) non sono formulate in modo specifico e non si confrontano direttamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando, limitandosi a critiche astratte o non pertinenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (nel caso di specie, fissata in 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPACI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 64)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’imputazione, manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I motivi dedotti in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutt generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diri non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
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