Inammissibilità Ricorso Penale: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’inammissibilità del ricorso penale è una delle questioni procedurali più delicate e frequenti nel nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire un aspetto cruciale: la genericità dei motivi. Quando un’impugnazione si limita a enunciare doglianze senza argomentarle in fatto e in diritto, la sua sorte è segnata. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di specificità richiesti dalla legge per evitare una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente lamentava diverse presunte criticità della decisione di secondo grado, tra cui violazioni di legge, carenza di motivazione in relazione all’articolo 129 del codice di procedura penale, errori nel trattamento sanzionatorio e un’erronea qualificazione giuridica del fatto. L’atto di impugnazione, tuttavia, si è scontrato con il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Secondo gli Ermellini, il ricorso era affetto da un vizio insanabile: la genericità dei motivi. Questa valutazione ha comportato non solo la chiusura del procedimento, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte spiega perché il ricorso è stato giudicato generico. I giudici hanno ritenuto che l’atto fosse “privo di effettiva censura solo apoditticamente enunciata”. Questo significa che il ricorrente si era limitato a elencare i propri motivi di dissenso in modo assertivo, senza però sviluppare un’argomentazione critica concreta e puntuale contro la sentenza impugnata.
La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando anche un precedente (Cass. n. 16851/2010): un ricorso è inammissibile per genericità quando i motivi non contengono “la prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica”. In altre parole, non è sufficiente dire che una sentenza è sbagliata; è indispensabile spiegare perché è sbagliata, confrontandosi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito e indicando con precisione le norme violate o i vizi logici della motivazione. L’assenza di questo confronto critico rende il ricorso un atto sterile, incapace di attivare il giudizio di legittimità della Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma l’importanza fondamentale della specificità e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso penale, l’avvocato difensore deve andare oltre la mera enunciazione di principi o la semplice contestazione della decisione. È necessario costruire un’argomentazione solida, che dialoghi con la sentenza impugnata, ne evidenzi le falle e proponga una tesi alternativa supportata da riferimenti normativi e giurisprudenziali pertinenti. La decisione sottolinea che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità che può essere attivato solo attraverso censure specifiche e ben definite. Una lezione preziosa per tutti gli operatori del diritto, che ricorda come la forma, nel processo, sia anche sostanza.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando i suoi motivi sono privi di una effettiva censura e sono solo enunciati apoditticamente, senza contenere la prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente elencare le presunte violazioni di legge per un ricorso valido?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, un ricorso che si limita a enunciare le censure in modo assertivo, senza sviluppare una critica concreta e argomentata contro la decisione impugnata, è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31527 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 28/02/1982
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono violazioni di legge, carenza della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., in ordine al trattamento sanzionatorio ed erron qualificazione giuridica del fatto, è generico in quanto privo di effettiva censura s apoditticamente enunciata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei mot allorché gli stessi non contengono la prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottop a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025