Inammissibilità Ricorso Penale: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’inammissibilità del ricorso penale è uno degli scogli più temuti nel percorso verso la giustizia. Non tutti i motivi di doglianza, infatti, possono essere portati all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Una recente ordinanza ha ribadito con fermezza i paletti procedurali che limitano l’accesso al terzo grado di giudizio, specialmente in relazione a specifici procedimenti e a determinate censure. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Corte e quali sono le implicazioni pratiche per chi intende impugnare una sentenza.
Il Caso in Esame
Due imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Il motivo principale del loro ricorso era la presunta mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Questa norma impone al giudice di dichiarare immediatamente l’assoluzione se, durante il processo, emergono prove evidenti dell’innocenza dell’imputato o altre cause di non punibilità, prevalendo su altre questioni procedurali. I ricorrenti, in sostanza, sostenevano che il giudice d’appello avrebbe dovuto proscioglierli nel merito anziché emettere un’altra decisione.
L’Analisi della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso Penale
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato, che riguarda i ricorsi contro le sentenze emesse secondo la procedura speciale prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. In questi casi, il perimetro delle censure ammissibili è molto ristretto.
I Limiti ai Motivi di Ricorso
La Corte ha chiarito che sono inammissibili i ricorsi che si basano su:
1. Mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.: La doglianza relativa alla mancata assoluzione nel merito non può essere introdotta in Cassazione in questo tipo di procedimenti.
2. Vizi nella determinazione della pena: Eventuali errori nel calcolo o nella commisurazione della sanzione non sono censurabili, a meno che non si traducano in una pena ‘illegale’. Una pena è considerata illegale solo se esce dai limiti minimi e massimi previsti dalla legge (limiti edittali) o se è di un tipo diverso da quello prescritto dalla norma incriminatrice.
Questo orientamento non è nuovo, ma viene confermato con forza, citando precedenti giurisprudenziali che vanno nella stessa direzione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è prettamente procedurale. L’obiettivo del legislatore, nel creare procedure semplificate come quella dell’art. 599-bis c.p.p., è quello di definire rapidamente i processi, evitando che la Cassazione diventi un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti. La Corte di legittimità ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, non di riesaminare le prove o le valutazioni dei giudici precedenti.
Dichiarare l’inammissibilità del ricorso penale per motivi non consentiti serve a preservare questa funzione e a garantire l’efficienza del sistema giudiziario. La conseguenza diretta di tale declaratoria, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., è la condanna dei ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: prima di presentare un ricorso per Cassazione, è fondamentale un’attenta analisi dei motivi ammissibili. Lamentare una mancata assoluzione nel merito o un errore nella quantificazione della pena, in molti contesti procedurali, non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità. La decisione rafforza la natura della Cassazione come giudice di legittimità e non di merito, sottolineando che l’accesso al più alto grado di giudizio è subordinato al rispetto di rigorose condizioni procedurali. Per gli operatori del diritto, ciò significa concentrare le strategie difensive su vizi di legge sostanziali e non su rivalutazioni fattuali, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso penale con le relative conseguenze economiche.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge. Nel caso specifico di sentenze ex art. 599-bis c.p.p., non sono ammessi motivi riguardanti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi nella determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale?
In linea generale sì, ma non nei procedimenti specifici come quello definito con sentenza ex art. 599-bis c.p.p. In tale contesto, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale motivo di ricorso è inammissibile, poiché implicherebbe una valutazione di merito che non le compete.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza esaminata, tale somma è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6154 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 11/10/1994 NOME COGNOME nato a CATANIA il 21/10/1980
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che nei ricorsi di Bratiforte e Putrino si deduce la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).
ritenuto che dall’inammissibilità dei ricorsi, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile d ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.